Sentenza n. 134 del 1976
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SENTENZA N. 134

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 dal pretore di Maddaloni nel procedimento di esecuzione penale nei confronti di Cioffi Ferdinando, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 16 aprile 1973 il pretore di Maddaloni, nel procedimento di revoca della grazia condizionata concessa a Cioffi Ferdinando, il quale non aveva provveduto al versamento di L. 30.000 alla Cassa delle ammende entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del beneficio, ha sollevato questione di legittimità in relazione agli artt. 3 e 87 della Costituzione, dell'art. 596, terzo capoverso, c.p.p., che appunto prevede la revoca della grazia nel caso di mancata verificazione delle condizioni ivi stabilite.

Al riguardo, il pretore osserva, anzitutto, che la norma impugnata non consentirebbe accertamenti circa l'effettiva capacità economica del graziato in relazione all'obbligo di pagamento impostogli e porrebbe così, in contrasto con l'art. 3 Cost., una discriminazione per motivi economici a danno dei soggetti meno abbienti, rendendo in definitiva frustraneo il beneficio per il condannato povero che lo ha ottenuto. (Nel caso, il graziato assumeva di versare in stato di indigenza, perché disoccupato con famiglia composta dalla moglie con nove figli a carico).

Inoltre, prosegue il pretore, la norma impugnata, contrasterebbe con l'art. 87 Cost. perché l'istituto stesso della grazia condizionata oltrepasserebbe i limiti della facoltà attribuita al Presidente della Repubblica, che non comporterebbe la possibilità di sottoporre la grazia a condizioni, le quali, in sostanza, costituirebbero una forma di revoca del beneficio, per sua natura irrevocabile.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 1974.

In questa sede, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura rileva che, a norma dell'art. 87 della Costituzione, sarebbe attribuito al Presidente della Repubblica il medesimo potere di grazia già appartenente al re per effetto dell'art. 8 dello Statuto, pacificamente ritenuto e costantemente applicato come comprensivo anche del potere di concedere la grazia, subordinandola a varie condizioni, tra cui, appunto, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Inoltre, secondo l'Avvocatura, il provvedimento di clemenza, specificamente condizionato al pagamento di una somma, tenderebbe ad evitare che con la rinunzia all'esercizio del potere punitivo venga impedito il raggiungimento delle finalità della pena estinta, ivi comprese quelle rieducative, il che risponderebbe ai criteri generali stabiliti dall'art. 27 Cost. Comunque, inesattamente nell'ordinanza di rinvio si parlerebbe di revoca della grazia in caso di mancata verifica della condizione, perché, in realtà, si tratterebbe di mera applicazione di disposizioni già contenute nell'atto di clemenza, salvo l'accertamento dei presupposti di fatto da parte dell'organo giudiziario competente.

Anche sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la questione sarebbe infondata perché la grazia sarebbe concessa o negata in considerazione di situazioni di indole soggettiva, e nella stessa sede di emanazione del provvedimento andrebbe comunque valutata ed é normalmente valutata la situazione economica del graziando, per commisurare ad essa la eventuale condizione costituita dal pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Considerato in diritto

1.- Il pretore di Maddaloni solleva due ordini di problemi di legittimità costituzionale dell'art. 596 c.p.p. terzo cpv., nella parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione.

Sotto un profilo generale il giudice a quo afferma che l'istituto stesso della grazia condizionata esorbiterebbe dai limiti dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica dall'art. 87, penultimo comma, della Costituzione, che non prevederebbe la possibilità di sottoporre il beneficio in esame a condizioni di qualsiasi natura. Sotto un profilo più particolare il giudice a quo osserva che la impugnata disposizione, nel caso in cui, come nella specie, la condizione consista nel versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, porrebbe in essere una discriminazione a danno di quei soggetti che, non essendo in grado di adempiere per le loro condizioni economiche, e data l'irrilevanza di tale loro situazione ai fini della obbligatorietà della revoca, si vedrebbero sostanzialmente esclusi dal beneficio in ragione di una qualità personale, ed in contrasto, quindi, con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Quanto al primo profilo, peraltro, é da ricordare che l'art. 87 Cost. riproduce la formula dell'art. 8 dello Statuto albertino, e che, secondo una prassi tradizionale, formatasi appunto sotto l'impero dello Statuto stesso, la grazia é spesso sottoposta a condizione, pacificamente escludendosi, in sede di interpretazione del potere di grazia, che lo stesso possa intendersi limitato soltanto alla concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza possibilità di adattamenti intermedi, adeguati alla peculiarità dci singoli casi presi in esame.

Data l'identità della formula adottata dai Costituenti che, secondo quanto risulta dai lavori preparatori, non sottoposero a particolare discussione od analisi questo aspetto delle prerogative istituzionalmente inerenti alle funzioni del Capo dello Stato, é da ritenere, come esattamente rileva l'Avvocatura, che con l'art. 87 Cost. si sia inteso recepire l'istituto della grazia con i caratteri propri delineatisi nella precedente prassi interpretativa sopra richiamata.

Può quindi, affermarsi che la grazia condizionata costituisce un aspetto strutturale dell'istituto in esame, recepito dall'art. 87, penultimo comma, della Costituzione.

Ciò, ovviamente, é sufficiente per escludere la fondatezza della questione sollevata dal pretore sotto il profilo generale sopra enunciato.

D'altra parte, giova ricordare che l'apposizione di condizioni alla grazia corrisponde ad una fondamentale esigenza di natura equitativa che consente la individualizzazione del provvedimento di clemenza in un senso logicamente parallelo alla individualizzazione della pena, consacrata in linea di principio dall'art. 133 c.p., e tende a temperare il rigorismo della applicazione pura e semplice della legge penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che, in armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con l'art. 27 Cost., favorisca in qualche modo l'emenda del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo, appunto, tendenzialmente perseguono le condizioni eventualmente apposte, come quella che il condannato risarcisca il danno, o che, come nella specie, versi una somma alla Cassa delle ammende, i cui proventi sono anche destinati, in virtù della recente legge 26 luglio 1975, n. 354, al conseguimento dei fini dei Consigli di aiuto sociale (art. 74, cpv. quinto, n. 1).

Trattasi, invero, di circostanze che contribuiscono ad evidenziare un comportamento del reo, suscettibile di considerazione positiva ai fini della valutazione della sua personalità, e quindi della concreta possibilità di un suo recupero sociale.

Anche sulla base di tali considerazioni, pertanto, la censura mossa dal pretore all'istituto della grazia condizionata va ritenuta infondata.

3. - Per quanto riguarda il profilo di illegittimità concernente la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. giova premettere che la somma da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto condizionato non riveste il carattere di pena pecuniaria, ma, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, rappresenta soltanto un contributo a favore di un ente che, come é noto, sovvenziona opere di solidarietà nell'ambito della amministrazione della giustizia penale. Tale contributo, in analogia a quanto ritenuto dalla Corte a proposito del risarcimento del danno previsto dall'art. 165 c.p. come possibile condizione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, può qualificarsi come onere patrimoniale per il raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante.

Come la Corte ha già ripetutamente affermato (sentenze nn. 111 del 1964 e 49 del 1975), le norme che impongono oneri di tale natura comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa possibilità di assolvimento, secondo la diversa condizione economica dei soggetti che quei fini propongano di conseguire, senza che, in ogni caso, resti con ciò vulnerato il principio di eguaglianza.

La violazione dell'art. 3 può ravvisarsi, infatti, solo quando la disparità delle condizioni economiche costituisca ostacolo all'esercizio di una facoltà che la Costituzione a tutti parimenti riconosca e garantisca, ovvero quando si determini una situazione di privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole giustificazione desumibile da esigenze obiettive. E mentre, ovviamente, qui non ricorre la prima ipotesi, riguardo alla seconda basta richiamare quanto dianzi affermato a proposito delle finalità insite nella grazia condizionata per ravvisare validi motivi di politica legislativa penale, sufficienti ad escludere, secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione del principio di eguaglianza.

D'altra parte, se é indubbiamente vero che l'incapacità economica del reo ad adempiere la condizione, secondo la giurisprudenza, non può valere non solo ad esentarlo dall'onere neppure ai fini di una eventuale proroga del termine perentorio all'uopo stabilito nel decreto presidenziale, che nessun'altra autorità ha il potere di modificare, é altresì vero che, secondo la prassi costantemente seguita in materia, l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di clemenza investe, tra l'altro, le condizioni personali e sociali del reo, le quali pertanto, vengono, di regola, considerate ai fini della eventuale apposizione di condizioni del tipo in esame. L'eventuale difetto di capacità economica che possa emergere nell'effettività di una situazione concreta, il che secondo il pretore si sarebbe verificato nella specie, é pertanto, una accidentalità rispetto al sistema e non sembra possa assumere rilevanza tale da inficiarne la struttura. Ciò a prescindere dalla possibilità che la sopravvenienza di circostanze modificatrici delle condizioni economiche del beneficiato, consiglino adeguato correttivo, mediante lo strumento di un nuovo decreto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, terzo capoverso, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione: questione sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 87, penultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1976.