SENTENZA N. 101
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337, della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R. D. 7 giugno 1943, n. 651 (norme in materia araldica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1965 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo ed altri, Ferria Contin Eugenio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, iscritte ai nn. 61, 62, 63 e 76 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;
2) ordinanza emessa il 18 giugno 1966 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Caballini Vincenzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 18 novembre 1966;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Lopez y Royo Francesco e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1967 - e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.
Visti gli atti di Costituzione di Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo, Ferria Contin Eugenio, Caballini Vincenzo e del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Vittorio Pentinaca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Sandro Diambrini Palazzi, Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini, Gian Galeazzo Stendardi, Alberto Predieri e Giorgio Cansacchi, per Gaetani Lovatelli, Calcagnini Estense, Cetti Serbelloni, Ferria Contin e Caballini.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso dei procedimenti civili, tutti aventi ad oggetto la domanda di aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, rispettivamente promossi: a) da Loffredo Gaetani Lovatelli, in proprio e nel nome dei figli minori, contro il sindaco di Roma, quale ufficiale di stato civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro Lelia Gaetani Howard, Giovannella Gaetani Granier e Topazia Gaetani Markewitch; b) da Celio Calcagnini Estense; c) da Gian Galeazzo Cetti Serbelloni ed altri; d) da Eugenio Ferria Contin ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 13 dicembre 1965, ha sottoposto all'esame di questa Corte la legittimità costituzionale di numerosi complessi di disposizioni relative alla materia araldica e nobiliare.
Il Tribunale, dopo aver ricordato i contrasti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, osserva che per accertare l'esistenza di un titolo non riconosciuto alla data del 28 ottobre 1922 é necessario applicare le leggi araldiche emanate in epoca posteriore, alcune norme delle quali condizionano lo stesso diritto al titolo, e rileva che sorge altresì questione sulla permanenza del diritto all'iscrizione del titolo in alcuni pubblici registri, secondo la disciplina da quella stessa legislazione dettata.
Le ordinanze riferiscono che nel corso dei quattro giudizi l'Avvocatura dello Stato, con l'adesione del pubblico ministero, ha eccepito l'inapplicabilità delle norme araldiche a causa della loro incompatibilità con l'art. 3 della Costituzione ed ha osservato che, nell'ipotesi dell'accertamento del diritto a un titolo non riconosciuto, il giudice non si limita a conservare effetti già esauriti, ma attribuisce alla legislazione nobiliare nuova ed attuale efficacia, conferendo al titolo un sostanziale riconoscimento. Da ciò, secondo il Tribunale, scaturisce una vera e propria questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto sia le norme emanate in epoca successiva al 28 ottobre 1922 sia quelle anteriori a tale data. Il giudice a quo conclude osservando che, nonostante l'esistenza di seri dubbi sulla esattezza della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, non può escludersi con certezza l'incompatibilità fra le norme ordinarie in discussione e la Costituzione e conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 21 gennaio 1929 n. 61; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651; del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313 e del R.D. 5 luglio 1896, n. 314, in riferimento all'art. 3 ed alla XIV disposizione della Costituzione.
2. - Le quattro ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 29 gennaio 1966), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il signor Loffredo Gaetani Lovatelli (atto 24 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Bracci; il signor Celio Calcagnini Estense (atto 22 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Diambrini Palazzi; i signori Cetti Serbelloni (atto 26 maggio 1966), rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Mela, Giorgio Cansacchi e Gian Galeazzo Stendardi; ed i signori Ferria Contin (atto 5 aprile 1966), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Scassellati Sforzolini.
L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato il contenuto dei vari atti di legislazione araldica (tutti connessi alla prerogativa regia ed agli artt. 79 e 80 dello Statuto del Regno), sostiene la loro assoluta inconciliabilità con la Costituzione e, in particolare, osserva che la XIV disposizione, nel cancellare in ossequio al principio di eguaglianza ogni distinzione nobiliare, ha voluto far salvo agli ex insigniti delle soppresse distinzioni il diritto, comune ad ogni cittadino, alla conservazione e tutela del proprio nome, sicché la c.d. cognomizzazione del predicato non può non riferirsi se non a coloro il cui titolo nobiliare sia stato già riconosciuto in data anteriore al 28 ottobre 1922: ed infatti, se al secondo comma della XIV disposizione si desse una più lata interpretazione, si perverrebbe all'assurdo di porre nel nulla il primo comma (in via incidentale e indiretta si opererebbe un nuovo riconoscimento di titoli nobiliari), si trasformerebbe in permanente la norma transitoria, si terrebbero impegnati in vertenze del genere pubblici uffici amministrativi e giudiziari, e si renderebbe paradossalmente incostituzionale, per contrasto con l'art. 3, il secondo comma della XIV disposizione. Quest'ultimo, secondo l'Avvocatura, deve essere correttamente interpretato nel senso che esso prende in considerazione solo i titoli i quali al 28 ottobre 1922 avessero ottenuto quel riconoscimento senza del quale un titolo é da considerare privo di rilevanza giuridica e, quindi, di giuridica esistenza. Dai lavori preparatori, ai quali non si può assurdamente negare ogni rilievo giuridico, risulta infatti - così prosegue l'Avvocatura - che l'Assemblea costituente non volle affatto distinguere fra "riconoscimento" ed "esistenza" dei titoli, sicché la legislazione araldica é sicuramente in contrasto sia con l'art. 3 che con la XIV disposizione, e l'incostituzionalità dell'ordinamento araldico necessariamente travolge anche quelle norme in base alle quali si pretende di attribuire agli uffici della pubblica amministrazione oneri ed incombenze in una materia oramai priva di ogni rilevanza. L'Avvocatura conclude perciò chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nelle ordinanze di rimessione e di ogni altra norma facente parte dell'ordinamento araldico.
Secondo la difesa del Gaetani Lovatelli, invece, alla legislazione araldica non può negarsi validità agli effetti dell'applicazione della XIV disposizione, giacché ad essa occorre far riferimento sia per quanto attiene all'esistenza del titolo sia per l'accertamento incidentale necessario in ogni giudizio di cognomizzazione.
Un dubbio di costituzionalità potrebbe porsi, in astratto, nei casi di richiesta di cognomizzazione di un predicato non riconosciuto a norma della legislazione araldica, ma anche in questo più limitato aspetto la questione apparirebbe infondata alla luce dell'ampia formulazione della norma costituzionale e del valore dichiarativo dei provvedimenti di riconoscimento.
La difesa del signor Celio Calcagnini Estense sostiene che nel secondo comma della XIV disposizione la parola "esistenti", riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, va collegata alla esistenza storico-araldica del titolo da cognomizzare e che il diritto al predicato, una volta venuto meno il diritto al riconoscimento del titolo nobiliare come tale, é un semplice diritto anagrafico di cognomizzazione, che incide sulla formazione del nome e cognome spettante alla persona fisica in forza dell'art. 6 del Codice civile: e poiché é la stessa Costituzione a volere che, nei limiti di tale diritto, la ricerca debba di necessità effettuarsi in base alla legislazione araldica vigente al momento della sua entrata in vigore, la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.
Ad avviso della difesa dei signori Cetti Serbelloni, il rapporto fra la legislazione anteriore al 1948 e la Costituzione va posto in termini non di legittimità costituzionale ma di abrogazione tacita a norma dell'art. 15 delle preleggi e, di conseguenza, la competenza a giudicarne non appartiene alla Corte ma all'autorità giudiziaria, alla quale spetta di accertare gli effetti abroganti che una norma precettiva, quale é quella contenuta nella XIV disposizione, spiega sulle leggi anteriori. Dopo aver ricordato i contrasti interpretativi e la soluzione data dalla Cassazione nel senso che sono cognomizzabili i predicati dei titoli esistenti prima del 1922 ancorché non riconosciuti dalla Consulta, la difesa sostiene che l'interpretazione della norma costituzionale non spetta alla Corte, tanto più nel caso di specie, nel quale l'interpretazione da eliminare é ormai "generale e convalidata". D'altra parte un contrasto costituzionale potrebbe ravvisarsi solo ove l'interpretazione data dalla Cassazione alla XIV disposizione risultasse incompatibile con il sistema precettivo della Costituzione: il che non é, perché entrambe le tesi interpretative di quella norma sono compatibili con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ed anzi quella accolta dalla Cassazione risulta meglio conciliabile col precetto costituzionale, perché evita di conferire una efficacia costitutiva e definitiva agli atti della Consulta che la Costituzione volle abolire. Nel merito la difesa osserva che per raggiungere l'effetto della cognomizzazione é necessario pregiudizialmente accertare la spettanza del titolo, e poiché ciò discende dalla stessa XIV disposizione non può ravvisarsi un contrasto tra la legislazione araldica e l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza, d'altra parte, non esclude un trattamento diverso di situazioni obiettivamente diverse, e perciò, se é vero che le diverse condizioni sociali, razziali etc., non possono di per sé generare una diversità di trattamento, non può dirsi che esse non possono essere rilevanti per giustificare effetti giuridici differenziati: il riconoscimento incidentale del diritto ad un titolo non é destinato a perpetuare distinzioni sociali, ma serve solo a permettere a certe persone, in relazione ad una situazione storica ad esse inerente, di portare un certo cognome.
Né, secondo la difesa, la legislazione araldica contrasta con la XIV disposizione, perché la cognomizzazione del predicato non si identifica col riconoscimento del titolo, e perfino l'interpretazione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato non escluderebbe la necessità del ricorso alla legislazione araldica tutte le volte in cui si controvertesse in merito alla legittimità di un atto della Consulta araldica. Quanto al dubbio se la legislazione da prendere in considerazione sia quella anteriore o quella posteriore al 28 ottobre 1922, ferma l'eccezione preliminare che si tratta di questione di abrogazione, si sostiene che essa va risolta nel senso che le leggi successive a quella data sono abrogate, e ciò perché: a) la limitazione del diritto alla cognomizzazione dei predicati esistenti prima del 1922 implica l'accertamento della loro spettanza in base alle leggi allora vigenti; b) la abrogazione retroattiva della prerogativa regia comprende le manifestazioni normative di questa; c) le modifiche alle norme sulla successione nei titoli, in quanto abolirono con semplici regi decreti un diritto soggettivo creato dall'art. 79 dello Statuto, furono anticostituzionali o, quanto meno, inidonee allo scopo.
Sullo specifico punto dell'incostituzionalità dell'art. 3 del R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito in legge 14 aprile 1924, n. 89) e dell'art. 73 del R.D. 7 aprile 1943, n. 651, la difesa osserva che il precetto ivi contenuto si limita ora a disporre la iscrizione nei registri araldici delle sentenze di cognomizzazione, e non già di sentenze costitutive di spettanza di titoli nobiliari, e, sottolineata la differenza fra "registrazione" e "riconoscimento" quale emerge dalla stessa legislazione araldica, sostiene che si deve escludere che sia stata abrogata una norma che si limita a statuire la semplice registrazione di una sentenza di cognomizzazione, tanto più che la procedura di registrazione é certamente tuttora mantenuta per diversi altri provvedimenti (es. concessione di stemmi ai comuni, emissione del titolo di città etc.). La difesa conclude pertanto chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata.
Analoghe tesi sono state prospettate dalla difesa dei signori Ferria Contin, la quale, dopo aver ricordato i termini nei quali la questione é stata rimessa alla Corte, sostiene che la XIV disposizione ha abrogato le norme successive al 28 ottobre 1922, ha abrogato quelle anteriori a tale data per la parte relativa al riconoscimento dei titoli, ma ha recepito queste ultime nei limiti in cui esse dettano regole utilizzabili per l'accertamento dei predicati cognomizzabili perché afferenti a titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922: dal che deve trarsi la conclusione che l'intera questione, risolvendosi in un'ipotesi di abrogazione o, per le norme anteriori al 1922, di recezione nella XIV disposizione, non rientra nella competenza di questa Corte.
Nel merito la difesa dei Ferria Contin esclude la violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore può emanare norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse: nella specie il riconoscimento incidentale del diritto al titolo non é diretto all'attribuzione di trattamenti preferenziali non dovuti, ma solo alla cognomizzazione del predicato, e tende quindi a consentire l'esercizio di un determinato e limitato diritto. Quanto alla XIV disposizione, si osserva che alla legislazione araldica prefascista occorrerebbe pur sempre far ricorso ove occorresse decidere controversie tra portatori di titoli nobiliari già riconosciuti dalla Consulta, e ciò conferma che si tratta di norme coerenti con la Costituzione. Le stesse disposizioni che impongono le iscrizioni e annotazioni nei libri araldici non attengono al riconoscimento di un titolo, ma costituiscono esecuzione di un provvedimento di ben altro contenuto.
La difesa conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
3. - L'Avvocatura dello Stato, i signori Cetti Serbelloni ed i signori Ferria Contin hanno depositato memorie nelle quali ulteriormente illustrano le tesi già prospettate. L'Avvocatura, dopo aver denunciato il contrasto insanabile della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, mette in evidenza che il secondo comma della XIV disposizione non può che riferirsi a coloro il cui titolo nobiliare e conseguente predicato sia stato già riconosciuto e recepito nell'ordinamento vigente alla data del 28 ottobre 1922, giacché una diversa interpretazione metterebbe nel nulla il disposto del primo comma e produrrebbe aberranti conseguenze. L'uso del termine "esistente" non può condurre a diversa conclusione, perché i titoli nobiliari che non avessero ottenuto riconoscimento di grazia o di giustizia non avevano rilevanza giuridica, come é dimostrato dalle sanzioni che colpivano chi ne avesse fatto uso senza la previa iscrizione nei registri araldici, e dai lavori preparatori della Costituente emerge inequivocabilmente che non si volle minimamente distinguere fra riconoscimento ed esistenza del titolo. L'Avvocatura prosegue richiamando l'attenzione sull'insanabile contrasto fra la Costituzione e la legislazione araldica, dal quale deriva che questa ultima non può essere applicata neppure per l'esame ed il giudizio di atti e fatti giuridici verificatisi sotto il suo impero: il divieto di riconoscimento ex novo dello status nobiliare rende evidente che le norme di diritto araldico, in qualunque epoca emanate, sono in contrasto con la norma costituzionale che quel divieto ha sancito, e la competenza ad accertarlo é indubbiamente della Corte costituzionale, custode e garante dell'esatta osservanza della Costituzione.
La difesa dei signori Cetti Serbelloni sostiene che il primo comma della XIV disposizione rende "inesistenti" per l'ordinamento attuale i titoli nobiliari, sicché si può parlare di una "non disciplina" della materia e, quindi, della mancanza di un presupposto della questione di legittimità costituzionale, atteso che non é configurabile il contrasto fra "una disciplina ed una totale assenza di disciplina". Ciò spiega, secondo la stessa difesa, perché non sussista alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione: se, infatti, la disciplina giuridica dei titoli nobiliari non trova oggi alcuna applicazione per la mancanza di un bene al quale essa possa applicarsi, le relative norme non hanno modo di entrare in conflitto con l'art. 3. Tuttavia, se pur un problema siffatto potesse porsi, esso andrebbe risolto negativamente, perché la "pari dignità sociale" dei cittadini significa esclusivamente la considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale e si sottrae, perciò, ad ogni vincolo normativo, nessuna legge potendo mai imporre una maggiore o minore considerazione sociale di determinate attività o di determinate persone.
La difesa prosegue osservando che la legislazione araldica, se ha perduto ogni efficacia per quanto riguarda i titoli nobiliari, la conserva per quanto attiene alla tutela di un altro bene, che é il cognome, col solo limite che gli elementi che entrano a comporlo siano anteriori al 28 ottobre 1922: ciò non nel senso di un già intervenuto riconoscimento formale, ma sotto il profilo di una loro esistenza non illegittima in relazione all'ordinamento del tempo. Un'obiettiva interpretazione della XIV disposizione non può prescindere dal rilievo che il titolo nobiliare esiste a prescindere dal suo riconoscimento, e la distinzione nel tempo operata dalla norma costituzionale dimostra che il punto di riferimento é costituito dall'atto di concessione e che di conseguenza alle regole in cui questo si collocava occorre far capo ai fini della inserzione del predicato nel cognome. Ogni difforme interpretazione, secondo la difesa, violerebbe un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 22 della Costituzione: in particolare se si ritenesse che possono conseguire l'aggiunta del predicato al cognome solo coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta araldica, si priverebbero di un diritto, che la Costituzione ha inteso garantire, quanti a suo tempo tale riconoscimento non ottennero e si introdurrebbe una decadenza contrastante col principio che l'art. 2934 del Cod. civ. enuncia per tutti i diritti della personalità.
Né a diversa conclusione può indurre il carattere transitorio della XIV disposizione, atteso che la transitorietà é assicurata dal fatto che solo una cerchia oramai ben definita di soggetti può chiedere l'aggiunta del predicato al nome. La difesa conclude mettendo in rilievo che la disposizione costituzionale implica l'inapplicabilità di tutta la legislazione posteriore al 28 ottobre 1922 e comporta che i predicati esistenti prima di tale data vengano cognomizzati secondo le procedure previste dal R.D. n. 314 del 1896 e dall'ordinamento dello stato civile.
La difesa dei signori Ferria Contin procede, preliminarmente, ad un analitico esame dei singoli testi normativi sottoposti all'esame della Corte, pervenendo alla conclusione che alcuni di essi - nella memoria specificati - non hanno forza di legge ovvero, in quanto contrastanti con lo Statuto del Regno non hanno validità, e quindi non possono costituire oggetto di una controversia di legittimità costituzionale. D'altra parte - si aggiunge -, dal momento che gli artt. 79 e 80 dello Statuto recepirono nell'ordinamento unitario le norme nobiliari preunitarie e dal momento che queste non sono state validamente abrogate, per quanto riguarda l'ordine di successione dal R.D. 16 agosto 1926, n. 1489 e per quanto riguarda concessione, riconoscimento ed uso dal R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 o dal R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nessuna incidenza sul processo a quo può spiegare la decisione della Corte, chiamata a pronunziarsi su norme postunitarie, diverse da quelle preunitarie in virtù delle quali i signori Ferria Contin hanno proposta l'azione.
Ciò posto la difesa rileva che, così precisato il thema decidendum, appare chiaro che il Tribunale di Roma ha proposto alla Corte una mera questione di interpretazione della XIV disposizione, non proponibile come tale e sulla cui soluzione le norme denunciate non esercitano alcuna influenza, e prosegue rilevando che la scelta fra l'una o l'altra interpretazione di quella norma non dipende in nessun modo dalla compatibilità o meno delle norme denunciate con la Costituzione, ma discende dalla valutazione che l'interprete crede di dover dare alla volontà dei costituenti. Né può venire in discussione il principio di eguaglianza che, se violato dal diritto di cognomizzare il predicato, sarebbe violato tanto se quel diritto competesse ai soli ex titolati riconosciuti quanto se lo si riconoscesse agli ex titolati come tali: violato, dunque, dalla stessa XIV disposizione. A tale aberrante conclusione, secondo la difesa, si perviene partendo dall'erronea premessa secondo la quale il secondo comma del precetto costituzionale costituisce un'eccezione al principio espresso nel primo, laddove, invece, si tratta di cosa ben diversa: e, cioè, l'esistenza ante 1922 di un titolo nobiliare appoggiato ad un predicato costituisce un fatto al quale l'ordinamento riconnette il solo diritto di operare l'aggiunta al cognome. Ciò significa che le norme araldiche restano fuori dell'ordinamento repubblicano, ma non toglie che ad esse occorra far capo, come a fonti storiche, per accertare alla loro stregua l'esistenza del presupposto di fatto cui la cognomizzazione é legata. Dal che consegue - così conclude la difesa - che non sussiste alcun problema di costituzionalità delle norme araldiche.
4. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1966 nel procedimento civile pendente tra il signor Vincenzo Caballini, in proprio e quale rappresentante dei figli minori, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato che al fine di stabilire se possa farsi luogo alla cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare non riconosciuto dalla Consulta araldica anteriormente al 1 gennaio 1948 occorre risolvere il problema della conciliabilità della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, osserva che una soluzione positiva determinerebbe la trasformazione della XIV disposizione da transitoria in permanente e, in accoglimento di un'eccezione formulata dal P.M., solleva, perché rilevante e non manifestamente infondata, la relativa questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte "per la risoluzione della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto, con l'art. 3 e con la disposizione transitoria XIV della Costituzione, delle norme del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R. D. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651; nonché della questione relativa al carattere permanente o transitorio della XIV disposizione finale della Costituzione".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato un atto di deduzioni (2 dicembre 1966) ed una successiva memoria, sostenendo le tesi già descritte negli altri giudizi.
Si é costituito altresì il signor Caballini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Masé Dari e Giannetto Cavasola, il quale, negli scritti difensivi depositati il 17 settembre 1966 ed il 27 aprile 1967, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. A sostegno di tale conclusione la difesa sottopone all'attenzione della Corte le seguenti osservazioni: 1) la c.d. cognomizzazione del predicato, legittima perché prevista dalla stessa Costituzione, non viola l'art. 3 della Costituzione perché non attribuisce alcun privilegio, tale non potendo definirsi il conferimento di un determinato cognome. 2) L'interpretazione del secondo comma della XIV disposizione sostenuta dall'Avvocatura é inesatta perché nel vocabolario comune, nella terminologia giuridica ed in quella araldica il vocabolo "esistenti" é diverso dal vocabolo "riconosciuti", come dimostra lo stesso esame dei due commi del precetto costituzionale. 3) Le leggi araldiche, la dottrina e la giurisprudenza suffragano la tesi che l'atto di riconoscimento ha natura puramente dichiarativa, e non é immaginabile che i costituenti abbiano ignorato questa realtà, alla quale le espressioni usate nella XIV disposizione perfettamente corrispondono: e l'interpretazione che ne consegue, secondo la quale la cognomizzazione é ammessa per predicati di titoli esistenti ancorché non riconosciuti é di gran lunga prevalente sia nella dottrina che nella giurisprudenza. 4) Da ciò consegue la permanenza in vigore delle norme in base alle quali occorre accertare se un titolo esistente o no prima del 28 ottobre 1922, e ciò a meno che non si voglia rendere assurdamente inoperante la XIV disposizione. 5) Il primo comma di quest'ultima rende inoperante l'ordinamento araldico per ciò che riguarda i titoli nobiliari in sé considerati, ma non preclude che, al fine della cognomizzazione, venga accertato in base a quelle norme il fatto storico dal quale discende la cognomizzazione (la quale non riguarda il titolo, ma il predicato): a questi limitati effetti la legislazione araldica non viola l'eguaglianza dei cittadini. 6) La XIV disposizione, demandando ad una futura legge la soppressione della Consulta, fornisce un ulteriore indice dell'attuale vigenza dell'ordinamento araldico, sempre imperniato sulla istituzione e sul funzionamento di quell'organo, fino al punto che é difficile sceverare la materia a questo attinente dall'intero complesso normativo. 7) Circa la distinzione fra legislazione anteriore o posteriore al 28 ottobre 1922 - peraltro indifferente ai fini della decisione del processo a quo - il rinvio della soppressione della Consulta ad una futura legge sembra presupporre che per intanto restino in vita tutte le leggi vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. 8) Ai fini della qualificazione della XIV disposizione come transitoria o permanente conta solo il suo contenuto, e questo non é tale da limitare nel tempo né il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari né il diritto alla cognomizzazione, esercitabile ogni momento, quando ne ricorrano i presupposti.
5. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dal Tribunale di Roma con altra ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor Francesco Lopez y Royo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Tribunale, dopo aver riportato i termini nei quali l'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della legislazione araldica, afferma che non é infondato il dubbio circa la conformità alla Costituzione delle norme araldiche emanate in epoca anteriore o successiva al 28 ottobre 1922, giacché in base ad esse il giudice dovrebbe in sostanza svolgere un'attività di riconoscimento dei titoli nobiliari, in contrasto col divieto contenuto nel primo comma della XIV disposizione; e se anche non si dovesse seguire la tesi dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale il diritto alla cognomizzatione riguarda i soli predicati riconosciuti prima del 1922 - sussisterebbe pur sempre il dubbio se possa applicarsi la legislazione posteriore a tale data ed in quali limiti e con quali modalità debba essere osservata quella anteriore. Affermando che questi problemi, i quali nascono dalla incerta compatibilità della legislazione ordinaria con la Costituzione, danno luogo ad una questione di legittimità costituzionale, il Tribunale ne rimette l'esame a questa Corte negli stessi termini delle precedenti ordinanze.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia nell'atto di deduzioni (depositato il 16 marzo 1967) che nella successiva memoria ha illustrato le tesi già sostenute nei precedenti giudizi.
6. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno oralmente illustrato le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le sei ordinanze del Tribunale di Roma e del Tribunale di Bologna propongono le stesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente trattati nell'udienza pubblica, vanno riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Dalle motivazioni delle ordinanze di rimessione risulta che i vari testi normativi sottoposti all'esame della Corte (alcuni indicati con errori, di data e di numero, che vengono corretti nel dispositivo della presente decisione) sono stati impugnati non in tutte le singole disposizioni, ma solo nelle parti in cui essi trovano applicazione: a) per l'aggiunta al nome di predicati attinenti a titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ancorché non riconosciuti; b) per la sottoposizione delle vicende del relativo diritto e delle forme e dei modi della sua tutela giudiziaria ad una disciplina difforme da quella del comune diritto al nome.
Le questioni, così delimitate nel loro oggetto, rientrano nella competenza di questa Corte. Le ordinanze, infatti, pongono il problema della compatibilità di atti aventi forza di legge con disposizioni costituzionali, e perciò chiedono che sia accertato, nei modi previsti dall'ordinamento, se il giudice debba applicare o disapplicare norme sulla cui conformità alla Costituzione cade un dubbio non manifestamente infondato. E per quanto il rapporto fra la c.d. legislazione nobiliare e la XIV disposizione transitoria e finale non si ponga, segnatamente per la questione descritta sub a), in rigorosi termini di abrogazione, ma piuttosto di strumentalità (nel senso, cioè, che il ricorso a quelle leggi sarebbe mezzo per l'applicazione della norma costituzionale, ove questa fosse intesa nel modo meno restrittivo), é da rilevare che il principio enunciato fin dalla sentenza n. 1 del 1956 giustifica la sussistenza della competenza di questa Corte tutte le volte in cui l'applicabilità di una legge ordinaria sia strettamente condizionata, come nella specie accade, al riscontro con un precetto costituzionale.
3. - Gli atti impugnati - eccetto quelli convertiti in legge (così il R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337, convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597)-trovano la loro fonte nella c.d. prerogativa regia riconosciuta dall'art. 79 dello Statuto, e perciò, in quanto costituiscono espressione di una potestà normativa primaria direttamente attribuita dalla Costituzione allora vigente, essi sono dotati di forza di legge (secondo un principio che, già riconosciuto dalla giurisprudenza, trovò conferma nell'art. 1 dell'ordinamento dello stato nobiliare approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651), senza che nel loro ambito, a causa di particolarità inerenti al procedimento seguito o in considerazione del contenuto delle norme, siano da distinguere testi che abbiano un puro carattere regolamentare. La forza di legge esclude altresì che possa essere di qualche rilievo il contrasto che si assume esistente fra il contenuto di alcune disposizioni (in particolare di quelle che hanno ad oggetto la successione nei titoli preesistenti allo Stato unitario, regolata in maniera difforme rispetto a quella prevista dalla legislazione anteriore) e l'art. 79 dello Statuto.
4. - La decisione delle questioni proposte dalle ordinanze di rimessione comporta la necessità di accertare se il secondo comma della XIV disposizione, nello stabilire che i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, si riferisca solo ai titoli che già avessero ottenuto il riconoscimento nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento nobiliare ovvero anche a quelli che comunque fossero oggetto di un diritto risalente ad epoca anteriore a quella data.
Alla soluzione del problema non può recare nessun contributo l'indagine, espressamente sollecitata dal Tribunale di Bologna, sul carattere permanente o transitorio della disposizione costituzionale, e ciò perché la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti o quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica. Né, per altro verso, alcun argomento risolutivo può trarsi dal fatto che l'ultimo comma della XIV disposizione demanda ad una futura legge, tuttora non emanata, la soppressione della Consulta araldica. Dovendosi ritenere che la norma é da riferirsi all'intera organizzazione predisposta per l'adempimento delle funzioni amministrative nella materia araldica (che é più ampia di quella strettamente nobiliare), la circostanza che il Costituente non ne abbia direttamente disposta l'eliminazione non significa che in attesa della futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste dalla legislazione che la istituì e la regolò, come é dimostrato dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuol dire che non dalle competenze dell'ufficio araldico si può risalire all'interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni.
La Corte ritiene che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica "esistenti" riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero é che nel passato ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma é da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento; la contrapposizione, invero, é solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione. Sicché, equivalente la frase "esistenti prima del 28 ottobre 1922" a quella "non conferiti dopo il 28 ottobre 1922", é chiaro che l'interpretazione letterale non é idonea alla risoluzione del diverso problema qui in esame, che va, perciò raggiunta con l'impiego di altri canoni ermeneutici: ed anzitutto, attraverso il coordinamento dei due primi commi della disposizione, nel senso che al secondo deve essere attribuito quel significato che maggiormente si concilii col primo. É questo, infatti, ad esprimere la scelta di fondo operata dal Costituente, e con essa ogni altra norma relativa alla materia va di necessità coordinata.
Ciò posto, é da mettere in rilievo che il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all'attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, per l'accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, é certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l'uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobiliare e dare piena applicazione alla legislazione araldica fino al punto - secondo la teoria che appare più coerente con le promesse - da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Né importa che l'accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma.
Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione.
Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione, trova pieno conforto nei lavori preparatori, dai quali si ricava che intento del Costituente fu quello di evitare che dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome (il che, ovviamente, esclude la cognomizzazione attuale di predicati mai riconosciuti e perciò mai legittimamente usati come elemento di individuazione del casato) ed é, nel contempo, l'unica che appaia conciliabile con la "pari dignità sociale" garantita dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Su quest'ultimo punto, infatti, va respinta la tesi sostenuta dai signori Cetti Serbelloni, secondo la quale tale formula sarebbe priva di ogni possibile contenuto giuridico, giacché essa esprime un principio generale che da un lato importa l'illegittimità di tutte le misure legislative che colleghino particolari distinzioni di rilevanza sociale a circostanze che non siano dipendenti da capacità e da meriti personali, dall'altra concorre ad interpretare le stesse norme costituzionali nel senso più rispettoso di siffatta esigenza. Ora, come é induhhio che il primo comma della XIV disposizione é chiaramente ispirato al fine di meglio garantire, nel senso anzidetto, la parità dei cittadini, così é certo che il secondo comma deve essere inteso in modo da escludere che per altra via venga consentita una perdurante ed indefinita efficacia della legislazione nobiliare.
5. - Da quanto fin qui si é detto discende che non sono compatibili con il secondo comma della XIV disposizione gli atti impugnati, per la parte in cui essi dovrebbero trovare applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari i quali, ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.
Va aggiunto che l'interpretazione della norma costituzionale nei sensi innanzi descritti e la considerazione che il diritto alla cognomizzazione impone che il predicato segua in tutto la sorte del nome giustificano altre due conseguenze: a) che le vicende del diritto attribuito dal secondo comma della XIV disposizione devono ormai essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelle che disciplinano i modi di acquisto del nome; b) che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto (sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed ai soggetti legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. Queste conclusioni ricevono ulteriore conferma dall'art. 3 della Costituzione, essendo certo che l'assoggettamento del diritto all'aggiunta del predicato al regime proprio dei titoli nobiliari non potrebbe trovare alcuna giustificazione in un ordinamento che a questi, con norma costituzionale, nega ogni autonoma rilevanza. Anche per questa parte, dunque, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli atti legislativi sottoposti al controllo della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.
Così deciso in Roma, nella sede sella Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 8 luglio 1967.