Sentenza n. 128 del 1966
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SENTENZA N. 128

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Antonino PAPALDO, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1965 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento civile vertente tra Crisci Vincenzo e Corte Pause Edoardo, iscritta al n. 194 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 27 febbraio 1965, emessa nel procedimento civile per risarcimento di danni, vertente fra Crisci Vincenzo e Corte Pause Edoardo, il Pretore di Pieve di Cadore - in accoglimento della istanza della difesa del convenuto - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, assumendo che l'aumento della medesima nella misura unica di lire 400 per ogni foglio violerebbe l'art. 53 della Costituzione.

L'ordinanza premette che il gettito derivante da tale aumento é stato destinato, con altra disposizione legislativa (art. 9, lett. a e b, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, contenente norme sul trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza) alla copertura di una spesa dello Stato del tutto distinta dall'attività processuale. Fa quindi richiamo alle sentenze di questa Corte n. 45 del 4 aprile 1963, e n. 30 del 18 marzo 1964, per dedurne, da un lato, che la spesa per la carta bollata, attenendo al costo del processo, ed essendo misurabile per ogni singolo atto, potrebbe lecitamente gravare sulla parte interessata, dall'altro lato, che le spese dello Stato, riguardanti interessi generali, ivi compresa l'organizzazione dei servizi giudiziari, debbono gravare indistintamente su tutta la collettività. Nel caso in esame, il gettito dell'aumento dell'imposta di bollo é stato espressamente destinato alla copertura delle spese che hanno il carattere di generalità, riguardando non soltanto l'organizzazione dei servizi giudiziari, ma tutto il complesso delle retribuzioni dei funzionari. Pertanto, secondo l'ordinanza, l'importo del bollo costituisce una imposta; e per le imposte, deve ritenersi applicabile l'art. 53 della Costituzione.

L'ordinanza non chiarisce i motivi per cui ritiene che la norma impugnata violi l'art. 53 della Costituzione, ma si sofferma soltanto sul principio della progressività del sistema tributario, sancito dal capoverso del detto articolo. Il Pretore non si nasconde che la questione potrebbe apparire infondata, atteso che essa viene sollevata per una soltanto delle varie norme concorrenti a formare il sistema fiscale, e questa Corte con la sentenza n. 12 del 15 marzo 1960, ha affermato che il principio della progressività riguarda il sistema tributario in genere e non i singoli tributi. Adducendo però che una ipotetica, sistematica violazione di questo principio, attuata nelle singole leggi istitutive dei vari tributi, porterebbe ad una violazione dell'art. 53, ritiene che non sia inammissibile il controllo costituzionale delle medesime e chiede una ulteriore pronuncia della Corte in riferimento al caso denunziato.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13 novembre 1965. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che l'ordinanza non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della proposta questione, non potendo costituire valutazione di tale rilevanza il semplice riferimento all'applicazione al processo in corso della norma impugnata.

Nel merito, l'Avvocatura assume che la questione é del tutto infondata: é fuori di dubbio - osserva - che il tributo corrisposto mediante l'impiego della carta bollata costituisce, nel nostro ordinamento, non una tassa ma una imposta, per la quale la scelta dei presupposti, rimessa al criterio discrezionale del legislatore, può essere determinata da un complesso di considerazioni economiche, politiche, tecniche, finanziarie ed anche extra fiscali: ed a nulla rileva la destinazione che lo Stato dà al conseguente ricavato.

 

Considerato in diritto

 

L'ordinanza di rimessione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, facendo riferimento, in modo impreciso, all'art. 53 della Costituzione, e limitandosi a sostenere che, contrariamente a quanto ha già deciso questa Corte, un controllo di legittimità dovrebbe essere ammesso su ogni singolo tributo per accertare se sia rispettato il principio di progressività, sancito dalla norma costituzionale.

Sulla rilevanza di siffatta questione per la decisione di una controversia civile in materia di risarcimento di danni, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta seri dubbi, che tuttavia possono essere superati tenendo presente che il Pretore ha esposto, sia pure succintamente, le ragioni per le quali ritiene di dovere accertare se, nel procedimento in corso, debbano essere applicate le nuove norme di legge sull'aumento dell'imposta di bollo; ragioni che si sottraggono al sindacato di questa Corte.

La questione é destituita di qualsiasi fondamento. Non é il caso di discutere se il bollo, che é un mezzo di riscossione di pubbliche entrate, appartenga alla categoria delle tasse, oppure a quella delle imposte. É concordemente riconosciuto, infatti che i proventi delle imposte possono essere destinati dal legislatore alla copertura, tanto delle spese generali, quanto di quelle relative al costo dei particolari servizi anche quando per questi siano previste delle tasse che non diano un gettito sufficiente; correlativamente, nulla esclude che una parte del provento di una tassa, utilizzato per esigenze di carattere generale.

Dal che deriva che il precetto costituzionale dell'art. 53 non vieta che "la spesa per i servizi generali sia coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività" (sentenza n. 30 del 18 marzo 1964).

Del pari evidenti sono le ragioni per le quali la norma costituzionale non vieta che i singoli tributi siano ispirati a criteri diversi da quello della progressività, ma si limita a dichiarare che il sistema tributario deve avere nel suo complesso un carattere progressivo. Ed invero - nella molteplicità e varietà di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario - non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressività, che - inteso nel senso dell'aumento di aliquota col crescere del reddito - presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale di ogni contribuente. Pertanto il principio della progressività, applicabile alle imposte personali ma non a tutte le altre diverse imposte, non può riguardare quelle di bollo.

Il precetto costituzionale della progressività ha un fine politico sociale, che potrà essere attuato, nei limiti consentiti dalle particolari esigenze, ricorrendo di preferenza a tipi di tributi i quali consentano di fare gravare maggiormente il carico sui redditi personali più elevati, e rendano quindi la partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche adeguata alla capacità contributiva individuale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con ordinanza 27 febbraio 1965 del Pretore di Pieve di Cadore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1966.

 

Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO  Luigi OGGIONI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1966.