Sentenza n. 87 del 1966
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SENTENZA N. 87

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del Codice penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1965 dalla Corte di assise di Modena nel procedimento penale a carico di Marchi Baraldi Zeffirino, iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 20 gennaio 1965, emessa nel procedimento penale contro Marchi Baraldi Zeffirino, la Corte d'assise di Modena - accogliendo l'istanza della difesa - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 272 del Codice penale in riferimento agli artt. 2 e 21 della Costituzione.

L'ordinanza rileva che l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, viene invocato soltanto come premessa per l'applicazione dell'art. 21. E, dopo avere affermato che il solo limite al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero é quello della tutela del buon costume, ritiene che siano in contrasto con tale diritto le norme dell'art. 272 del Codice penale.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965.

Nel giudizio innanzi questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con atto del 19 maggio 1965, osserva che la prima parte dell'art. 272 del Codice penale - prevedendo non la pura e semplice propaganda diretta alla instaurazione di diversi ordinamenti sociali, politici ed economici, bensì l'incitamento alla sopraffazione ed alla rivolta - appare diretta a prevenire ogni tentativo di sovvertimento violento dell'ordinamento giuridico. Intesa in tali sensi, la norma impugnata é compatibile col vigente sistema costituzionale, sotto due profili: in riferimento all'art. 49 della Costituzione (diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale) ed in riferimento all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Siffatta compatibilità é da riconoscersi anche per la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del Codice penale, perché il sentimento nazionale costituisce il presupposto dell'unità dello Stato (l'art. 5 della Costituzione definisce la Repubblica una ed indivisibile) ed il presupposto del sacro dovere del cittadino di difendere la patria (art. 52, primo comma, della Costituzione).

Le stesse considerazioni varrebbero altresì a fare ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale anche per quanto riguarda l'apologia prevista dal terzo comma dell'articolo 272.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 272 del Codice penale, denunziato per contrasto col principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero, configura la condotta criminosa in tre distinte ipotesi, le quali vanno esaminate separatamente perché ciascuna di esse presenta particolari profili di ordine costituzionale. Esso infatti punisce: 1) la propaganda per la instaurazione violenta della dittatura, o per la soppressione violenta di una classe sociale, o per il sovvertimento violento degli ordinamenti sociali ed economici costituiti nello Stato, o per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società; 2) la propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale; 3) l'apologia dei fatti sopraindicati.

L'ordinanza di rimessione non fa alcuna distinzione, ma accenna soltanto alle prime due ipotesi di propaganda, le quali peraltro sono quelle che hanno rilevanza ai fini della decisione del procedimento principale, formando oggetto del capo di imputazione. La Corte ritiene pertanto che la questione di legittimità viene proposta soltanto in relazione alla propaganda, con esclusione di quanto possa avere attinenza alla apologia, prevista nell'ultimo comma dello stesso articolo.

2. - Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si ritenne in dottrina ed in giurisprudenza che la norma impugnata fosse in contrasto con i nuovi principi, cui si é ispirato l'ordinamento. In seguito però si é dubitato della esattezza di ciò ed é prevalso, anche nelle pronunce della Cassazione, il concetto che detta norma esprime, non peculiari finalità del passato regime, ma obiettive esigenze dello Stato, a tutela della personalità di esso contro le azioni dirette al sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici.

Peraltro, in un giudizio di costituzionalità, l'origine e la ratio iniziale di una disposizione non possono considerarsi decisive per una esatta interpretazione nell'ambito del sistema, dal momento che, quali che siano il tempo e la occasione che le hanno dato vita, la norma va esaminata nella sua obiettiva struttura ed interpretata nella sua reale portata, per essere posta a confronto col precetto costituzionale, che si assume violato (sentenze n. 5 del 1962 e n. 9 del 1965 di questa Corte). E, se così é, deve riconoscersi che l'art. 272 punisce non soltanto gli appartenenti ad un partito, ma chiunque - da qualsiasi parte - attenti all'ordinamento costituito con una propaganda non consentita, perché ritenuta pericolosa per la vita stessa dello Stato.

3. - Contrariamente a quanto ritiene la Cortedi assise di Modena, é ormai principio certo, generalmente accolto, affermato con diverse sentenze di questa Corte, che la tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'art. 21 della Costituzione, non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. Di guisa che, nel caso in esame, l'indagine va rivolta alla individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno protetto dalla Costituzione in modo tale da giustificare la compressione di una fondamentale libertà.

La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa é indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione é rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano.

4. - Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento nell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti da questa norma hanno come finalità di suscitare reazioni violente, compresa l'ipotesi della "distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società", così come inserita nel contesto del comma in esame. Siffatta propaganda appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire.

Pertanto, il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico. Gli artt. 1 e 49 della Costituzione proclamano tale metodo come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Ed esso non consente l'usurpazione violenta dei poteri, ma richiede e il rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite, e la tutela dei diritti delle minoranze, e l'osservanza delle libertà stabilite dalla Costituzione.

Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma impugnata tutela altresì l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprietà, ecc. E tutela infine il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

5. - A diverse conclusioni, la Corte deve pervenire in merito al secondo comma dell'art. 272, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Questo sentimento, che non va confuso col nazionalismo politico, corrisponde al modo di sentire della maggioranza della Nazione e contribuisce al senso di unità etnica e sociale dello Stato. Ma é pur tuttavia soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità. La relativa propaganda non é indirizzata a suscitare violente reazioni, come nel caso precedentemente esaminato, né é rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti. Non trattasi quindi di propaganda che ha finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 del Codice penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 272 del Codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza della Corte d'assise di Modena del 20 gennaio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO  

 

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1966.