SENTENZA N. 70
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R 28 agosto 1960, n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie ", promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1962 dal Pretore di Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Silvestri Lida, iscritta al n. 111 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico della signora Lida Silvestri il Pretore di Vignale Monferrato sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto legislativo 28 agosto 1960, n. 1325, il quale stabilisce che "i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali é stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957, relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto...".
Questa norma delegata sarebbe in contrasto con la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che autorizza il Governo "ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge... nei confronti degli appartenenti ad una medesima categoria" e "per tutte le categorie per le quali risultino stipulati accordi economici o contratti collettivi" e, in conseguenza, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Il motivo del contrasto sarebbe da vedere, come si legge nell'ordinanza, nella circostanza che la legge delegata, adoperando l'espressione "rapporti di lavoro costituiti per le attività di fabbricazione di maglierie e calzetterie", avrebbe esteso l'efficacia delle norme anche nei confronti di quelle aziende, che, per essere, come nel caso in questione, aziende artigianali, non appartengono alla "categoria" delle associazioni stipulanti, alla quale, viceversa, la legge di delegazione vuole limitata l'efficacia delle norme che il Governo é delegato a emanare.
Il Pretore, in conseguenza, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte con ordinanza 31 marzo 1962 la quale, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 30 giugno 1962.
2. - Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato l'atto di intervento il 10 maggio 1962.
L'Avvocatura prospetta alla Corte due ipotesi.
Secondo la prima, la norma impugnata, diversamente da quanto sostiene il Pretore nella sua ordinanza, altro significato non avrebbe se non quello di attribuire alle norme delegate efficacia limitata alle attività industriali e non anche a quelle artigianali: del che sarebbero prova il tenore letterale della norma ("attività per le quali é stato stipulato il contratto collettivo ") e la presunzione di conformità alla legge delegante che assiste la legge delegata.
In tal caso conseguirebbe la non fondatezza della questione proposta.
Alla stessa conclusione si dovrebbe, per altro, giungere anche se la legge di delegazione avesse voluto che le norme delegate si riferissero "alla categoria individuata dall'oggettiva prestazione di lavoro", se cioè essa avesse dato del termine "categoria " un significato tale per cui il termine "attività" sarebbe di quello soltanto un sinonimo: come, del resto, dovrebbe ammettersi dato che, in effetti, la categoria non é se non "la sfera di interessi attinenti ad una determinata attività".
Non vi sarebbe perciò contrasto tra la norma di delegazione e quella delegata, che sarebbero, viceversa, "conformi ", nel senso che l'interpretazione della seconda dipenderebbe dall'interpretazione della prima, e più specificamente del concetto di categoria, che in questa compare. Con che il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe esaurito, in quanto, accertata quella "conformità", esulerebbe dal suo ambito accertare, in concreto, l'interpretazione da dare ad entrambe le norme.
3. - Senonché, per completezza di esame, l'Avvocatura esprime la tesi che, essendo la categoria, come già affermato, una sfera di interessi comuni a coloro che svolgono la medesima attività, a questa attività, considerata in senso oggettivo, astratto, indefinito, "vera e propria ' serie ' che abbraccia tanto quelli che svolgono oggi l'attività come quelli che la svolgeranno domani, sotto qualsiasi profilo ", occorre fare riferimento per determinare l'ambito di efficacia della norma.
E poiché non potrebbe dubitarsi che l'attività artigiana non sia "ontologicamente " diversa dalla industriale, dalla quale la distingue soltanto una differenza nelle dimensioni e nella struttura dell'impresa, differenza che può assurgere, ma anche non assurgere, a elemento qualificatore di una diversa categoria, ben può sostenersi, come ha sostenuto in una sua circolare il Ministero del lavoro, che la disciplina dell'attività oggettiva di produzione debba essere applicata anche ai dipendenti da imprese artigiane, quando queste, prosegue l'Avvocatura, come nel caso, non si raggruppano in una categoria autonoma, individuata da speciali contratti collettivi.
Conclude per la dichiarazione di non fondatezza della questione.
4. - All'udienza del 20 marzo 1963 l'Avvocatura ha illustrato la propria tesi difensiva ed insistito nelle già prese conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La questione non é fondata.
Non é dubbio - e non ne dubita nemmeno il Pretore di Vignale Monferrato -, che la legge 14 luglio 1959, n. 741, delegando il Governo a emanare norme giuridiche aventi forza di legge "nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria", abbia conferito rilevanza giuridica non già a categorie identificabili secondo astratti concetti classificatori delle attività produttive e professionali, ma alle categorie, quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva. Né il legislatore avrebbe potuto operare diversamente in un regime, come l'attuale, che garantisce la libertà e l'autonomia dell'inquadramento sindacale.
E ciò appare evidente dal tenore della legge, la quale stabilisce, nell'art. 1, che "nell'emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali "; nell'art. 2, che "le norme dovranno essere emanate per tutte le categorie per le quali risultano stipulati accordi economici e contratti collettivi...", e, nell'art. 4, che "si considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli accordi e i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito": disposizioni tutte che fanno coincidere l'ambito di efficacia delle norme che il Governo é delegato ad emanare con quello coperto dalla stipulazione collettiva. Ma ciò risulta, altrettanto evidentemente, dalla finalità della legge, la quale, come la Corte ha già affermato (sentenza n. 106 dell'l1 dicembre 1962), ha voluto in sostanza estendere l'efficacia dei contratti collettivi e degli accordi economici a coloro, imprese e lavoratori, i quali, pur rientrando nella medesima categoria, identificata dal contratto collettivo o dall'accordo economico, non ne potevano invocare l'applicazione in base alle norme del diritto comune.
2. - É evidente, in conseguenza, che il legislatore delegato non poteva sostituire alle categorie, che si sono spontaneamente definite mediante l'autonomo ordinamento sindacale e mediante la stipulazione di contratti collettivi o di accordi economici, altre categorie, sulla base di un'astratta identificazione di attività merceologiche o sulla scorta di altri criteri arbitrariamente prestabiliti. E in realtà non l'ha fatto, perché il decreto legislativo, sottoposto all'esame della Corte, non ha modificato il sistema della legge 14 luglio 1959, n. 741; non ha voluto, cioè, estendere l'efficacia delle norme delegate a imprese di tipo diverso da quello che ricorre nel contratto collettivo 24 maggio 1957 e quindi a lavoratori dipendenti da imprese diverse da quelle rappresentate dalle associazioni stipulanti. I destinatari delle norme delegate sono quelli stessi identificati mediante riferimento al contratto collettivo dalla legge di delega. Pertanto il dubbio affacciato dall'ordinanza di rimessione non é fondato e si deve, invece, dire che il Governo ha rispettato i limiti della delegazione.
Che sia questa la soluzione da dare alla questione di costituzionalità sottoposta alla Corte, risulta ancora dal tenore stesso della legge delegata, che si é limitata, con rigido ossequio alla legge di delegazione, a fare proprie testualmente tutte le clausole del contratto collettivo, o, come si dice inesattamente, ma efficacemente, a recepirle, stabilendo chiaramente che l'ambito di efficacia delle norme deve essere quello del contratto collettivo, nel senso che l'estensione di codesta efficacia é da intendersi limitata alle imprese, e ai lavoratori, che non hanno partecipato alla stipulazione collettiva, ma avrebbero potuto parteciparvi, perché nelle medesime condizioni delle imprese e dei lavoratori appartenenti alle associazioni che hanno stipulato il contratto, e non già estesa ad imprese e a lavoratori appartenenti a categorie diverse, autonomamente e diversamente organizzate, e per di più estranee alla contrattazione collettiva.
Né a questa conclusione si oppone il tenore dell'articolo unico del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1325. Non l'ultimo comma, secondo il quale "i minimi di trattamento economico e normativo sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie ", dato che queste imprese sono soltanto quelle del tipo che ricorre nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1957; e nemmeno il primo comma del medesimo articolo unico, dove "le attività per le quali é stato stipulato il contratto collettivo " non sono da intendere in senso oggettivo o astratto, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, ma nel concreto e puntuale significato di attività ricomprese nell'ambito del contratto collettivo, svolte, cioè, nelle imprese che sono state ricomprese nella contrattazione, e soltanto in queste: o, detto diversamente, "attività" non avulse dal tipo di azienda, per il quale sono stati stipulati i contratti, ma riferite ad aziende di questo tipo, nell'ambito delle quali, esse, anche se in astratto analoghe o identiche ad attività che si svolgono in aziende di tipo diverso, acquistano il loro concreto significato economico e sindacale.
3. - Una volta dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, perché non sussiste il contrasto tra norma delegante e norma delegata, una volta, cioé, accertato che il concetto di categoria al quale fa riferimento la legge di delegazione é stato accolto nei decreti delegati, non é necessario che la Corte determini i confini concreti della categoria, i quali devono essere desunti caso per caso dalla stipulazione collettiva e con riferimento alle associazioni stipulanti: compito che, nel caso presente e negli altri identici a questo, é di competenza del giudice ordinario.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 28 agosto 1960, n. 1325, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese fabbricanti maglierie e calzetterie ", in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1963.