Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seduta
plenaria), 11 novembre 2003
C-488/01 P, Jean-Claude Martinez e Charles de Gaulle – Parlamento europeo
Nel
procedimento C-488/01 P,
Jean-Claude Martinez,
deputato del Parlamento europeo,
residente in Montpellier (Francia),
rappresentato dai sigg. F. Wagner e
V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto
all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 2 ottobre 2001, nelle cause
riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e
a./Parlamento (Racc. pag. II-2823),
procedimento in cui l'altra parte è:
Parlamento europeo,
rappresentato dai sigg. G. Garzón Clariana,
J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
Charles de Gaulle,
deputato del Parlamento europeo, residente in Parigi (Francia),
ricorrente in primo grado,
composta dal sig. V. Skouris,
presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans
(relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward,
A.
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11
dicembre
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il
medesimo giorno, l'on. Martinez ha proposto, a norma
dell'art. 242 CE, anche una domanda diretta ad ottenere la sospensione
dell'esecuzione della sentenza impugnata. Tale domanda è stata tuttavia respinta
con ordinanza del presidente della Corte 21 febbraio 2002, cause riunite
C-486/01 P(R) e C-488/01 P(R), Front National e Martinez/Parlamento,
Racc. pag. I-1843), con la motivazione, in particolare, che la
concessione della detta sospensione non era idonea ad evitare il pregiudizio
grave ed irreparabile fatto valere dal ricorrente.
Contesto giuridico
3 Il regolamento del Parlamento europeo, nella sua versione in vigore
all'epoca dei fatti della controversia (GU
1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità
politiche.
2. Un gruppo politico deve essere composto da deputati provenienti da
più di uno Stato membro. Per costituire un gruppo politico occorre un numero
minimo di ventitré se i deputati provengono da due
Stati membri, di diciotto se provengono da tre Stati membri e di quattordici se
provengono da quattro o più Stati membri.
3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.
4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al
Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il
nome dei suoi membri e la composizione dell'Ufficio di presidenza.
(...).
1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di
una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su
proposta del Segretario generale.
.
5 Ai sensi dell'art. 180 del regolamento, relativo
all'applicazione di questo:
1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o
all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza
pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame
della questione alla commissione competente.
Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente
anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al
regolamento (articolo 142).
2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una
modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 181.
3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle
disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al
Presidente, che ne informa il Parlamento.
4. Qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati contestino
l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al Parlamento
che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei
suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.
5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e
quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma
di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli, unitamente
alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento.
6. Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura
applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.
(...).
Fatti all'origine della
controversia
6 Dalla sentenza impugnata emerge che, in seguito alla comunicazione al
Presidente del Parlamento, il 19 luglio 1999, della costituzione di un nuovo
gruppo politico denominato «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI)
─ Gruppo misto» (in prosieguo: il «gruppo TDI»),
la cui finalità dichiarata era di garantire a ogni deputato l'esercizio pieno
del mandato parlamentare, i presidenti degli altri gruppi politici hanno
sollevato contestazioni riguardo alla costituzione di tale gruppo a causa della
mancanza di affinità politiche tra i suoi vari componenti. Di conseguenza, è
stata sottoposta alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento
(in prosieguo: la commissione per gli affari costituzionali), ai sensi
dell'art. 180, n. 1, del regolamento, una domanda di interpretazione
dell'art. 29, n. 1, dello stesso.
7 Con lettera 28 luglio 1999 il presidente di tale commissione ha
comunicato l'interpretazione richiesta al Presidente del Parlamento. Tale
lettera precisava, in particolare, quanto segue: «Nel
corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione per gli affari
costituzionali ha preso in esame la domanda d'interpretazione
dell'art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei
presidenti durante la riunione del 21 luglio 1999.In
seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2
contrari e 1 astensione, la commissione per gli affari costituzionali
interpreta l'art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue:La
dichiarazione di costituzione del [gruppo TDI] non è conforme all'art. 29,
[n.] 1, del [regolamento].Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale
gruppo, in particolare l'allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata
al Presidente del Parlamento europeo, esclude ogni affinità politica. Essa
lascia ai diversi membri firmatari la più completa indipendenza politica in
seno a tale gruppo.Vi propongo di inserire, come nota
interpretativa del regolamento all'art. 29, [n.] 1, il seguente testo:Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione
di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi
affinità politica tra i suoi componenti.(...)».
8 Durante la seduta plenaria del 13 settembre 1999 il Parlamento è
stato informato dal suo Presidente del contenuto di tale lettera. Il gruppo TDI
ha presentato, sulla base dell'art. 180, n. 4, del regolamento, una
contestazione alla nota interpretativa proposta dalla commissione per gli
affari costituzionali e tale nota è stata sottoposta al voto del Parlamento, il
quale l'ha adottata a maggioranza dei suoi membri durante la seduta plenaria
del 14 settembre 1999.
9 Ritenendo che pertanto tale voto arrecasse loro pregiudizio, gli onn. Martinez e de Gaulle, con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre
1999, hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento dell'atto controverso.
10 Con istanza separata gli onn. Martinez e de Gaulle hanno inoltre proposto, ai sensi
dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto
controverso. Con ordinanza 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento (Racc. pag. II-3397), il
presidente del Tribunale ha accolto tale domanda, riservando le spese.
La sentenza impugnata
11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso
degli onn. Martinez e de
Gaulle, ma lo ha dichiarato infondato.
Sulla ricevibilità
12 Quanto, in primo luogo, alla ricevibilità del detto ricorso, il
Tribunale ha confutato come segue le eccezioni di irricevibilità
sollevate dal Parlamento e relative, da una parte, al fatto che l'atto
controverso non potrebbe essere oggetto di un controllo di legittimità da parte
del giudice comunitario e, dall'altra, al fatto che l'atto suddetto non
riguarderebbe direttamente e individualmente i ricorrenti ai sensi
dell'art. 230, quarto comma, CE.
13 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità
sollevata dal Parlamento, relativa all'inoppugnabilità dell'atto controverso,
il Tribunale ha statuito, ai punti 59-62 della sentenza impugnata, che un atto
di questo tipo ─ laddove riguarda le condizioni di esercizio delle
funzioni parlamentari dei deputati interessati ─ non può essere
considerato alla stregua di un atto che rientra nell'organizzazione interna strictu sensu dei lavori del
Parlamento, ma deve, di conseguenza, poter essere oggetto di un controllo di
legittimità da parte del giudice comunitario, in conformità dell'art. 230,
primo comma, CE.
14 Quanto all'eccezione con la quale il Parlamento aveva messo in
dubbio la sussistenza delle condizioni di ricevibilità previste
dall'art. 230, quarto comma, CE, il Tribunale, ai punti 65-72 della
sentenza impugnata, ha considerato che i ricorrenti sono interessati
direttamente e individualmente dall'atto controverso.
15 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, il Tribunale, al
punto 65 della sentenza impugnata, ha affermato più in particolare quanto
segue: Quanto alla questione se l'atto 14 settembre 1999 riguardi direttamente
i ricorrenti, il Tribunale constata, alla luce dell'analisi esposta sopra ai punti
59 e 60, che il detto atto impedisce, senza necessità di un'ulteriore misura,
agli onn. Martinez e de
Gaulle (...) di costituirsi, mediante il gruppo TDI, in gruppo politico ai
sensi dell'art. 29 del regolamento, il che pregiudica direttamente le
condizioni di esercizio della loro funzione. L'atto di cui sopra deve dunque
ritenersi riguardare direttamente tali ricorrenti.
16 Quanto alla seconda delle dette condizioni, il Tribunale ha
considerato, al punto 72 della sentenza impugnata, che l'atto controverso
riguarda individualmente i ricorrenti a motivo di una situazione di fatto che
caratterizza questi ultimi rispetto a qualsiasi altra persona.
17 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento e, al punto 75
della sentenza impugnata, ha affermato che il ricorso di annullamento degli onn. Martinez e de Gaulle doveva
essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
18 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il merito del ricorso, gli
argomenti dei ricorrenti sono stati suddivisi in sei motivi dal Tribunale.
19 Quanto al primo motivo, secondo il quale l'atto controverso si
fonderebbe su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del
regolamento, il Tribunale ha statuito, al punto 81 della sentenza
impugnata, che [u]na disposizione del genere, posta
in un articolo dedicato alla costituzione dei gruppi politici, dev'essere necessariamente interpretata nel senso che i
deputati che scelgono di formare un gruppo presso il Parlamento possono farlo
solo sulla base di affinità politiche. I termini stessi dell'art. 29,
n. 1, del regolamento, insieme al titolo dell'articolo nel quale si
inseriscono, inducono quindi a respingere la tesi dei ricorrenti basata sul
carattere facoltativo del criterio relativo alle affinità politiche cui si fa
riferimento in questa disposizione.
20 Ai punti 85 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha
affermato peraltro che l'atteggiamento adottato in passato dal Parlamento nei
confronti delle dichiarazioni di costituzione di altri gruppi politici e la
mancanza di reazione da parte del Parlamento dinanzi al comportamento
eterogeneo dei membri di un medesimo gruppo politico in occasione di votazioni
in seduta plenaria non possono essere interpretati come prova del carattere
facoltativo del requisito relativo alle affinità politiche di cui
all'art. 29, n. 1, del regolamento. Infatti, l'atteggiamento del
Parlamento nei confronti delle dichiarazioni di costituzione di altri gruppi
politici tradurrebbe semplicemente una valutazione diversa da quella del caso
di specie (...) per quel che riguarda il rispetto dell'esigenza di affinità
politiche, mentre l'eterogeneità dei voti dei membri di uno stesso gruppo
politico non deve essere considerata come un indizio di mancanza di affinità
politiche tra i suoi membri, ma come la manifestazione del principio
d'indipendenza del mandato di deputato, sancito dagli artt. 4, n. 1,
dell'atto 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti
nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU L
278, pag. 5), e 2 del regolamento.
21 Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione del principio
della parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento, nonché
all'assenza di fondamento normativo dell'atto controverso, in quanto il
Parlamento avrebbe ingiustamente controllato la conformità del gruppo TDI con
l'art. 29, n. 1, del regolamento e ritenuto che i componenti di tale
gruppo non presentassero affinità politiche, il Tribunale ha innanzi tutto
rilevato, al punto 101 della sentenza impugnata, che, come risulta
dall'art. 180 del regolamento, il Parlamento è competente a vigilare,
eventualmente tramite la consultazione della commissione per gli affari
costituzionali, sull'applicazione e sull'interpretazione corrette delle
disposizioni del suo regolamento interno. A tale titolo, esso è, in
particolare, competente ad accertare, come ha fatto nel caso di specie, il
rispetto da parte di un gruppo la cui costituzione viene dichiarata al
Presidente del Parlamento in conformità all'art. 29, n. 4, del
regolamento del requisito delle affinità politiche posto dal n. 1 di
questo stesso articolo. Negare che il Parlamento sia competente per tale
controllo equivarrebbe a costringerlo a privare quest'ultima disposizione di
qualsiasi effetto utile.
22 Esaminando poi la questione dell'estensione
del potere discrezionale di cui il Parlamento dispone in ragione di tale
competenza di controllo, il Tribunale, al punto 102 della sentenza impugnata,
ha rilevato che né l'art. 29 né alcun'altra disposizione del regolamento
definiscono il concetto di affinità politiche. Al punto 103 della stessa
sentenza esso ha considerato, di conseguenza, che deputati che dichiarino di
organizzarsi in gruppo in applicazione [dell'art. 29 del regolamento] si
presume condividano affinità politiche, per quanto minime. Al punto 104 della
detta sentenza, il Tribunale ha tuttavia affermato che la detta presunzione non
può essere considerata inconfutabile, in quanto il Parlamento dispone, a titolo
della sua competenza di controllo, del potere di accertare il rispetto del
requisito posto dall'art. 29, n. 1, del regolamento, qualora (...) i
deputati che dichiarano di costituire un gruppo escludano apertamente qualsiasi
affinità politica tra loro, violando così palesemente il summenzionato requisito.
23 Esaminando, infine, il merito della
valutazione effettuata nella fattispecie dal Parlamento per quanto riguarda il
mancato rispetto, da parte del gruppo TDI, del requisito di affinità politiche,
il Tribunale ─ al termine di un'analisi approfondita del contenuto della
dichiarazione di costituzione del detto gruppo nonché di una lettera
indirizzata dai deputati della Lista Bonino agli altri deputati il 13 settembre
1999 ─ ha concluso, al punto 120 della sentenza impugnata, che il
Parlamento ha giustamente considerato che la dichiarazione di costituzione del
gruppo TDI rifletteva un'assenza totale e manifesta di affinità politiche tra i
componenti del detto gruppo. In tal modo, il Parlamento non è assurto a giudice
delle affinità politiche dei membri di tale gruppo, contrariamente a quanto
sostengono i ricorrenti. Esso ha solo constatato, alla luce della summenzionata
dichiarazione, che questi ultimi negavano apertamente qualsiasi affinità di
tale natura, fornendo così loro stessi la prova contraria alla presunzione
confutabile relativa alle affinità politiche (...). Di conseguenza, esso non
aveva altra scelta che concludere per l'inosservanza da parte del gruppo TDI
dell'art. 29, n. 1, del regolamento, al fine di non privare questa
disposizione di qualsiasi effetto utile.
24 Quanto al terzo motivo, relativo ad una violazione del principio
della parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI, il
Tribunale, dopo aver dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità
sollevata in relazione agli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento,
l'ha respinta in quanto infondata.
26 Peraltro, ai punti 155 e 165 della sentenza impugnata il
Tribunale ha constatato che le disparità di trattamento tra i deputati non
iscritti ed i deputati membri di un gruppo politico derivano non dall'atto
controverso o dal combinato disposto dagli artt. 29, n. 1, e 30 del
regolamento, ma da varie altre disposizioni interne del Parlamento, elencate al
punto 156 della stessa sentenza, contro le quali non è stata sollevata
alcuna eccezione di illegittimità.
27 Quanto all'argomento secondo cui l'atto controverso comporterebbe
una discriminazione ingiustificata, in quanto vieta la costituzione del gruppo
TDI, mentre nella presente legislatura ed in quelle precedenti è stata ammessa
la costituzione di diversi altri gruppi tecnici, il Tribunale ha statuito, al
punto 171 della sentenza impugnata, che, poiché il Parlamento aveva
giustamente constatato l'inesistenza del gruppo TDI per non conformità della
sua dichiarazione di costituzione all'art. 29, n. 1, del regolamento,
in quanto i componenti di tale gruppo avevano apertamente escluso qualsiasi
affinità politica tra loro e negato qualsiasi carattere politico al gruppo
medesimo, i ricorrenti non possono, ad ogni modo, fruttuosamente avvalersi
della diversa valutazione operata dal Parlamento nei confronti di dichiarazioni
precedenti di costituzione dei gruppi parlamentari. Esso ha precisato, al punto
172 della stessa sentenza, che i ricorrenti non hanno contestato la tesi del
Parlamento secondo cui, a differenza dei deputati che hanno dichiarato la
costituzione del gruppo TDI, quelli che hanno dichiarato la costituzione di
detti diversi altri gruppi non hanno mai escluso esplicitamente qualsiasi
affinità politica tra loro.
28 Quanto agli argomenti relativi alla tutela del legittimo
affidamento, il Tribunale, al punto 184 della sentenza impugnata, ha affermato
che la mancanza di opposizione da parte del Parlamento alla dichiarazione di
costituzione di gruppi che non presentavano le stesse caratteristiche del
gruppo TDI non può essere considerata come una precisa assicurazione che ha
fatto nascere nei deputati che hanno dichiarato la costituzione di tale gruppo
fondate aspettative circa la conformità della costituzione di tale gruppo
all'art. 29, n. 1, del regolamento. Al punto 185 della stessa
sentenza, il Tribunale rileva a tale riguardo che la conformità del gruppo TDI
con tale disposizione è stata contestata dal momento della dichiarazione di
costituzione di tale gruppo e che non risulta dal fascicolo che i deputati che
hanno proceduto a tale dichiarazione abbiano ricevuto, tra il momento della
contestazione della legittimità del loro gruppo e l'adozione dell'atto
controverso, una precisa assicurazione da parte di un qualsiasi organo del
Parlamento, tale da far sorgere in capo a loro un legittimo affidamento.
29 Infine, per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo cui
l'esistenza di affinità politiche tra i membri di taluni gruppi politici
sarebbe apparsa dubbia al momento di recenti votazioni su questioni politiche
delicate, laddove i membri del gruppo TDI avrebbero dato prova, in tale
occasione, di grande coerenza politica, il Tribunale ha constatato, al
punto 191 della sentenza impugnata, da una parte, che i ricorrenti non
hanno fornito alcun elemento tale da dimostrare che questi gruppi abbiano
apertamente negato ─ come ha fatto il gruppo TDI ─ qualsiasi
affinità politica e, dall'altra, che l'eterogeneità dei voti espressi dai
membri di uno stesso gruppo politico su questioni particolari non può, a tale
riguardo, essere considerata come un elemento di tale natura.
30 Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione del principio di
democrazia, il Tribunale ha constatato, al punto 200 della sentenza
impugnata, che, sebbene il principio di democrazia costituisca uno degli
elementi fondamentali dell'Unione europea (...), tale principio non si oppone a
che il Parlamento adotti misure di organizzazione interna miranti, al pari del
combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, a
consentirgli di adempiere nel modo migliore, in funzione delle sue
caratteristiche, il ruolo istituzionale e gli obiettivi assegnatigli dai Trattati
(...). A tale riguardo, esso ha ricordato che, se è vero che i deputati non
iscritti sono privati, nell'esercizio delle loro funzioni, del beneficio di una
serie di prerogative parlamentari, finanziarie, amministrative e materiali
riconosciute ai gruppi politici, una tale situazione non deriva né dal
combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento né
dall'atto controverso, ma dagli elementi della regolamentazione interna del
Parlamento individuati sopra al punto 156 della stessa sentenza, la cui
legittimità non è stata contestata dai ricorrenti.
31 Quanto al quinto motivo, relativo alla violazione del principio
della libertà di associazione, il Tribunale ha constatato, al punto 232
della sentenza impugnata, che, anche ammettendo che tale principio possa
applicarsi all'organizzazione interna del Parlamento, esso non riveste
carattere assoluto, in quanto l'esercizio del diritto di associazione può
essere assoggettato a restrizioni rispondenti a ragioni legittime, purché tali
restrizioni non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento
sproporzionato e inammissibile tale da pregiudicare la sostanza stessa di tale
diritto. Nella fattispecie, il Tribunale, al punto 233 della stessa sentenza,
ha considerato che il principio della libertà di associazione non si oppone a
che, nell'ambito del suo potere di organizzazione interna, il Parlamento
subordini la costituzione nel suo seno di un gruppo di deputati all'obbligo di
affinità politiche dettato dal perseguimento di obiettivi legittimi e vieti,
come risulta dall'atto controverso, la costituzione di un gruppo che, come il
gruppo TDI, viola palesemente tale obbligo.
32 Infine, quanto al sesto e ultimo motivo, fondato su un'inosservanza
delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri, il Tribunale ha dichiarato,
al punto 240 della sentenza impugnata, che, anche ammesso che la
giurisprudenza secondo la quale il giudice comunitario, garantendo la tutela
dei diritti fondamentali, è tenuto ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri si applichi, per analogia, alle tradizioni
parlamentari comuni a questi ultimi, l'atto controverso, laddove vieta la
costituzione di gruppi i cui componenti neghino, come nel caso di specie,
qualsiasi affinità politica tra loro, non può essere ritenuto in contrasto con
una tradizione parlamentare comune agli Stati membri. A tale riguardo esso ha
precisato, ai punti 241 e 242 della stessa sentenza, che le indicazioni fornite
dai ricorrenti nelle loro memorie pongono, tutt'al più, in risalto che la
costituzione di gruppi tecnici o misti è ammessa in alcune assemblee
parlamentari nazionali, ma non consentono, al contrario, di escludere che i
parlamenti nazionali che, come il Parlamento, subordinano la costituzione nel
loro seno di un gruppo ad un obbligo di affinità politiche tra i componenti
dello stesso adottino, nei confronti di una dichiarazione di costituzione di
gruppo analoga a quella del gruppo TDI, un'interpretazione identica a quella
adottata dal Parlamento nell'atto controverso. Secondo il Tribunale, le dette
indicazioni non autorizzano neanche a concludere che la costituzione di un
gruppo come il gruppo TDI, che gli stessi membri espressamente dichiarano
essere privo di qualsiasi carattere politico, sia possibile nella maggior parte
dei parlamenti nazionali.
33 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento
dinanzi ad esso proposto.
Ricorso presentato dinanzi alla
Corte
34 Nel suo ricorso, l'on. Martinez chiede, in
sostanza, alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere le sue
conclusioni presentate in primo grado o, in alternativa, di rinviare la causa
al Tribunale e di condannare il Parlamento alle spese dei due gradi di
giudizio.
36 Il Parlamento chiede che il ricorso
sia respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato, e che l'on. Martinez venga condannato alle spese.
Sul primo motivo
38 Quanto al primo motivo, l'on. Martinez
sostiene che l'atto controverso si fonda su una lettura erronea
dell'art. 29, n. 1, del regolamento. Egli fa valere, a tale riguardo,
che il concetto di affinità politiche menzionato in tale disposizione deve
essere inteso nel senso che autorizza i raggruppamenti di deputati che
oltrepassano le frontiere statali e favorisce la formazione di solidarietà
ideologiche o di altro tipo a scapito delle appartenenze nazionali. Nella
specie, la solidarietà perseguita sarebbe la volontà dei membri del gruppo TDI
di godere degli stessi diritti e vantaggi concessi ai membri di altri gruppi
politici. Secondo l'on. Martinez ─ che a tal
proposito rileva l'esistenza, nel Parlamento attuale, di un altro gruppo avente
un forte carattere tecnico che non è stato oggetto di contestazioni, vale a
dire il Gruppo per l'Europa delle democrazie e delle diversità ─, il
Parlamento avrebbe commesso un abuso di potere rifiutando la costituzione del
gruppo TDI ed il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la detta
disposizione.
39 Occorre ricordare al riguardo che, dal momento che un ricorrente
contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata
dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere
discussi di nuovo nel corso di un'impugnazione (v. sentenza 13 luglio
2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione,
Racc. pag. I-5843, punto 43). Infatti, se un ricorrente non potesse
basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati
dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impugnazione sarebbe privato di una
parte di significato (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-41/00
P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125,
punto 17).
40 Tuttavia risulta dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura di quest'ultima che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale
deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si
chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico
sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa
C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione,
Racc. pag. I-5291, punto 34; 8 gennaio 2002, causa C-248/99 P, Francia/Monsanto
e Commissione, Racc. pag. I-1, punto 68, e Interporc/Commissione,
cit., punto 15).
41 Orbene, nella specie, l'on. Martinez non
ha indicato nel suo primo motivo le ragioni per cui il Tribunale avrebbe
commesso un errore di diritto respingendo, rispettivamente ai punti 108-119 e 81-89
della sentenza impugnata, gli argomenti che aveva presentato in primo grado, ma
si è limitato a riprodurre i detti argomenti.
42 Il primo motivo deve di conseguenza essere dichiarato manifestamente
irricevibile.
Sul secondo motivo
43 Con il suo secondo motivo l'on. Martinez
contesta, in sostanza, la legittimità del controllo effettuato dal Parlamento
sulla conformità all'art. 29, n. 1, del regolamento della
dichiarazione di costituzione del gruppo TDI ed i risultati di tale controllo.
44 Con la prima parte di tale motivo, l'on. Martinez
sostiene che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 180 del
regolamento affermando, alla prima frase del punto 101 della sentenza
impugnata, che il Parlamento è competente a vigilare sulla corretta applicazione
e interpretazione delle disposizioni del suo regolamento interno. Infatti,
secondo il ricorrente, le disposizioni del detto art. 180 consentono solo
al Parlamento di adire la commissione per gli affari costituzionali per un
parere, ma non attribuiscono in alcun caso a quest'ultimo un potere di
controllo relativo alla corretta applicazione e interpretazione delle
disposizioni del detto regolamento.
46 Occorre constatare, in secondo luogo, che i nn. 2-5
dell'art. 180 del regolamento conferiscono alla commissione adita il
potere di proporre emendamenti al regolamento (n. 2) o interpretazioni
dello stesso che si presumono adottate se non sono state oggetto di
contestazioni o che, qualora siano state oggetto di contestazioni da parte di
un gruppo politico o di almeno trentadue deputati, possono essere adottate dal
Parlamento a maggioranza dei voti espressi in presenza di almeno un terzo dei
suoi membri (nn. 3-5).
47 Dalla lettura di tali disposizioni, combinata con quella
dell'art. 180, n. 6, del regolamento, secondo cui le dette
interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione ed
interpretazione degli articoli in questione, risulta chiaramente che il
Parlamento dispone del potere di controllo che l'on. Martinez
gli nega.
48 Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto
affermando, al punto 101 della sentenza impugnata, che il Parlamento, ai sensi
del detto art. 180, è competente a vigilare, eventualmente tramite la
consultazione della commissione per gli affari costituzionali, sulla corretta
applicazione e interpretazione delle disposizioni del suo regolamento interno.
49 La prima parte del secondo motivo deve di conseguenza essere
dichiarata manifestamente infondata.
50 Con la seconda parte del secondo motivo, l'on. Martinez
contesta al Tribunale di aver commesso un duplice errore. Da una parte,
quest'ultimo affermerebbe erroneamente, all'art. 104 della sentenza
impugnata, che la presunzione collegata all'esistenza di affinità politiche tra
deputati che dichiarano di organizzarsi in gruppo è una presunzione confutabile
poiché il semplice fatto di adottare una posizione comune e di costituire un
gruppo per garantire a tutti i deputati il pieno esercizio del loro mandato
parlamentare rifletterebbe proprio l'esistenza di affinità politiche ai sensi
dell'art. 29, n. 1, del regolamento. D'altra parte, il Tribunale si
sbaglierebbe, affermando, al punto 122 della stessa sentenza, che il fatto che
nessuna iniziativa presentata a nome del gruppo TDI
sia stata presentata da deputati appartenenti a più di una componente di tale
gruppo conforta la totale mancanza di affinità politiche tra le componenti di
questo. Secondo il ricorrente, infatti, in più occasioni, componenti politiche
diverse del gruppo TDI si sono associate allo scopo di presentare un documento.
51 Quanto, in primo luogo, all'argomento del ricorrente secondo cui il
fatto di adottare una posizione comune e di costituire un gruppo per garantire
a tutti i deputati il pieno esercizio del loro mandato parlamentare
rifletterebbe l'esistenza di affinità politiche, occorre rilevare che, come
emerge in particolare dai punti 110-119 della sentenza impugnata, nella
fattispecie è stata fornita la prova contraria della presunzione relativa
all'esistenza di affinità politiche solo in quanto i deputati che hanno
dichiarato la costituzione del gruppo TDI hanno espressamente escluso qualsiasi
affinità politica tra loro, esclusione che non è stata confutata nell'ambito
della presente impugnazione.
52 Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente giudicato, al punto
120 della detta sentenza, che il Parlamento non è assurto a giudice delle
affinità politiche dei membri del gruppo TDI, ma si è limitato a constatare,
alla luce della dichiarazione di costituzione del detto gruppo, che i suoi
membri negavano apertamente qualsiasi affinità di tale natura, fornendo così
essi stessi la prova contraria della presunzione confutabile relativa alle affinità
politiche.
53 Quanto, in secondo luogo, all'argomento secondo cui, in più
occasioni, componenti politiche diverse del gruppo TDI si sarebbero associate
allo scopo di presentare un documento, elemento che conforterebbe l'esistenza
di affinità politiche tra le dette componenti, occorre ricordare che, come
emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto CE della Corte di giustizia,
l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è quindi il
solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a giudicare
il valore da attribuire agli elementi di prova che gli sono stati sottoposti,
salvo il caso di snaturamento dei detti fatti o elementi di prova (v., in tal
senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a.,
Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a
C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatsatschappij e
a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 7 novembre 2002, cause riunite
C-24/01 P e C-25/01 P, Glencore e Compagnie
Continentale/Commissione, Racc. pag. I-10119, punto 65).
54 Orbene, nella fattispecie, l'on. Martinez
non ha fornito alla Corte elementi idonei a dimostrare l'esistenza di uno
snaturamento degli elementi di prova sottoposti al Tribunale o di
un'inesattezza materiale degli accertamenti di quest'ultimo riguardo ai
documenti del fascicolo. Il ricorrente conferma al contrario, nella sua
impugnazione, che gli elementi fatti valere a sostegno dell'affermazione
secondo cui vi sarebbero affinità politiche tra le componenti del gruppo TDI
sono tutti successivi all'atto controverso.
55 La seconda parte del secondo motivo
deve, di conseguenza, essere dichiarata in parte manifestamente infondata e in
parte manifestamente irricevibile.
56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre quindi
respingere integralmente il secondo motivo.
Sul terzo motivo
57 Con il terzo motivo, che si suddivide in tre parti, l'on. Martinez fa valere una violazione del principio di parità
di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI.
58 Con la prima parte di questo motivo, l'on. Martinez
sostiene che, al punto 165 della sentenza impugnata, il Tribunale sembra
riconoscere l'esistenza di discriminazioni operate tra i deputati membri di un
gruppo politico ed i deputati non iscritti, ma si limita ad indicare che
disparità di trattamento siffatte derivano non
dall'atto controverso, bensì da disposizioni del regolamento diverse
dall'art. 29, n. 1, dello stesso ovvero da disposizioni di natura
amministrativa, la cui legittimità non è stata contestata dinanzi ad esso.
Orbene, anche se l'eccezione di illegittimità non fosse stata sollevata con
riferimento a tali disposizioni, il Tribunale avrebbe dovuto trarre le
conseguenze giuridiche di tali discriminazioni, che esso non può in alcun caso
avallare.
61 Inoltre, poiché l'on. Martinez non
contesta di non aver fatto valere l'illegittimità delle dette disposizioni
dinanzi al Tribunale, non può essere contestato a quest'ultimo di non aver
tratto le conseguenze giuridiche dalle disparità di trattamento che fa valere.
62 La prima parte del terzo motivo deve, di conseguenza, essere
dichiarata manifestamente infondata.
63 Con la seconda parte del terzo motivo, l'on. Martinez
fa valere, da una parte, di essere oggetto di un trattamento discriminatorio in
quanto, in occasione della costituzione di altri gruppi tecnici, non è mai
stato svolto alcun esame preventivo in merito alla loro dichiarazione di
costituzione presentata in buona e debita forma dal numero di deputati
necessari e, dall'altra, che, sulla scorta di tali circostanze, il gruppo TDI
poteva legittimamente confidare nell'interpretazione costante effettuata dal
Parlamento dell'art. 29, n. 1, del regolamento.
65 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 40 della presente
ordinanza, occorre quindi dichiarare la seconda parte del terzo motivo
manifestamente irricevibile.
66 Con la terza parte del terzo motivo, l'on. Martinez
sostiene che il Tribunale ha ingiustamente respinto gli elementi diretti a
dimostrare la coerenza dei voti espressi dai membri del gruppo TDI, in quanto
si trattava di fatti successivi all'atto controverso, mentre tali fatti
sarebbero stati idonei a chiarire a tale giudice le affinità politiche reali
esistenti tra i membri del gruppo TDI.
68 Da una parte, infatti, affermando al punto 189 della sentenza
impugnata che la fondatezza della valutazione del Parlamento relativa alla non
conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI all'art. 29,
n. 1, del regolamento non era tale da essere inficiata dall'omogeneità dei
voti dei membri di tale gruppo alle recenti sessioni, il Tribunale ha
esplicitamente rinviato ai punti 123 e 124 della stessa sentenza, in cui ha
rilevato, in particolare, che la convergenza dei suffragi osservata a livello
del gruppo TDI poteva nascondere una profonda divergenza nelle motivazioni
politiche individuali alla base del voto di ciascuno dei suoi membri e non può
quindi essere considerata come indizio dell'esistenza di affinità politiche tra
i membri del detto gruppo.
69 D'altra parte, al punto 191 della sentenza impugnata, il Tribunale
ha anche considerato che, per i motivi esposti al punto 91 della stessa
sentenza, l'eterogeneità dei voti espressi su questioni particolari dai membri
di uno stesso gruppo politico non può essere considerata come un elemento atto
a dimostrare la negazione esplicita di qualsiasi affinità politica tra questi
ultimi. Al detto punto 91, il Tribunale ha affermato, infatti, che
l'eterogeneità dei voti dei membri di uno stesso gruppo politico doveva essere
considerata non come un indizio di mancanza di affinità politiche fra tali
membri, ma come la manifestazione del principio d'indipendenza del mandato di
deputato.
70 Ne consegue che il rigetto da parte del Tribunale degli elementi
diretti a dimostrare la coerenza dei voti espressi dai membri del gruppo TDI
non è per niente basato sulla semplice circostanza che tali voti sarebbero
tutti successivi all'atto controverso.
71 Ciò premesso, occorre dichiarare manifestamente infondata la terza
parte del terzo motivo e respingere integralmente il terzo motivo.
Sul quarto motivo
72 Nell'ambito del suo quarto motivo, l'on. Martinez
fa valere una violazione del principio di democrazia. Secondo il ricorrente,
tale principio osta a che le condizioni di esercizio di un mandato parlamentare
vengano pregiudicate dalla non appartenenza del titolare di quest'ultimo ad un
gruppo politico e sarebbe irrilevante, a tal proposito, il fatto che le
disparità di trattamento tra deputati non iscritti e deputati membri di un
gruppo politico derivino non dall'atto controverso, ma da disposizioni del
regolamento contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di
illegittimità.
74 Orbene, il ricorrente non ha presentato alcun argomento idoneo a
dimostrare che la motivazione del Tribunale al riguardo era viziata da un
errore di diritto.
75 Per quanto riguarda peraltro la constatazione del Tribunale secondo
cui le disparità di trattamento tra deputati non iscritti e deputati membri di
un gruppo politico non deriverebbero dall'atto controverso, ma da disposizioni
di organizzazione interna del Parlamento contro le quali
non è stata sollevata alcuna eccezione, occorre rilevare che l'on. Martinez non può contestare al Tribunale di non aver tratto
le conseguenze giuridiche da tali disparità di trattamento, poiché, come è
stato rilevato al punto 61 della presente ordinanza, egli non contesta di non
aver messo in discussione la legittimità di tali disposizioni.
76 Pur ammettendo che egli intenda rimettere in questione la
legittimità delle dette disposizioni con il presente ricorso, occorre rilevare
che, ai sensi di una costante giurisprudenza, consentire ad una parte di
sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha fatto valere dinanzi al Tribunale
equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in
materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata,
una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.
Orbene, nell'ambito di un ricorso del genere, la competenza della Corte è
limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a
fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in
particolare, sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., cit., punto 59; 28 maggio 1998, causa C-7/95
P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto
62, e Glencore e Compagnie Continentale/Commissione,
cit., punto 62).
77 Ne consegue che il quarto motivo deve essere dichiarato
manifestamente infondato e, nella parte in cui la ricorrente intende sollevare
un nuovo motivo dinanzi alla Corte, manifestamente irricevibile.
Sul quinto motivo
78 Con il quinto motivo, l'on. Martinez fa
valere una violazione del principio della libertà di associazione da parte del
Tribunale, che non avrebbe per nulla dimostrato la ragione per cui la
restrizione alla libertà di associazione, basata sul requisito di affinità
politiche tra i membri di un gruppo, costituisce una misura legittima.
80 Ciò premesso, occorre dichiarare manifestamente infondato il quinto
motivo.
Sul sesto motivo
81 Quanto al sesto motivo, l'on. Martinez
contesta infine al Tribunale l'inosservanza delle prassi parlamentari comuni
agli Stati membri. Egli fa valere, più in particolare, che il Tribunale avrebbe
commesso un errore ritenendo che gli esempi di diritto comparato dedotti a
sostegno del suo ricorso non siano significativi.
83 Nella fattispecie, basta constatare che risulta sia dalla
formulazione stessa del sesto motivo sia dalla lettura del passaggio della
sentenza impugnata contestato nell'ambito di tale motivo che il ricorrente
tenta qui di rimettere in questione la valutazione di elementi di prova effettuata
dal Tribunale. Orbene, come è stato rilevato al punto 53 della presente
ordinanza, una tale valutazione non può essere sottoposta alla Corte
nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei detti
elementi.
84 Non essendo stato dedotto dal ricorrente un tale snaturamento,
occorre dichiarare manifestamente irricevibile il sesto motivo.
85 Poiché i motivi dedotti dall'on. Martinez
a sostegno della sua impugnazione sono in parte manifestamente irricevibili ed
in parte manifestamente infondati, quest'ultima deve
essere integralmente respinta.
Sulle spese
86 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza
dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto
domanda, l'on. Martinez, rimasto soccombente, va
condannato alle spese del presente giudizio. Oltre alle proprie spese, l'on. Martinez sopporta anche le spese sostenute dal Parlamento
nell'ambito del procedimento sommario nella causa C-488/01 P(R).
Per questi
motivi,
così provvede:
1) L'impugnazione è respinta.
2) L'on. Martinez
è condannato alle spese del presente giudizio.
3) L'on. Martinez
sopporterà anche le spese sostenute dal Parlamento europeo nell'ambito del
procedimento sommario nella causa C-488/01 P(R).
(Seguono le firme)