Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 30 novembre 2009
C-357/09 PPU, Procedimento
a carico di Said Shamilovich Kadzoev
(Huchbarov)
Nel procedimento C‑357/09 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE,
dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione 10 agosto 2009,
pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2009, nella causa
Said Shamilovich
Kadzoev (Huchbarov),
composta dal sig. V. Skouris,
presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra C. Toader,
presidenti di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans,
P. Kūris, E. Juhász,
G. Arestis, L. Bay Larsen
(relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. N. Nanchev,
amministratore
vista la domanda del giudice del rinvio
19 agosto 2009, pervenuta alla Corte il 7 settembre 2009 e
integrata il 10 settembre 2009, di sottoporre il rinvio pregiudiziale
al procedimento d’urgenza ex art. 104 ter
del regolamento di procedura,
vista la decisione 22 settembre 2009 della
seconda Sezione di accogliere detta domanda,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 27 ottobre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Kadzoev, dagli avv.ti D. Daskalova e V. Ilareva, аdvokati;
– per
il governo bulgaro, dal sig. T. Ivanov e dalla
sig.ra E. Petranova, in qualità di agenti;
– per
il governo lituano, dalla sig.ra R. Mackevičienė,
in qualità di agente;
– per
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 15, nn. 4–6, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme
e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento amministrativo
avviato su iniziativa del direttore della Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Direzione dell’Immigrazione
presso il Ministero dell’Interno) diretto ad ottenere una pronuncia d’ufficio
da parte dell’Administrativen sad
Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) in
merito al mantenimento del trattenimento del sig. Kadzoev
(Huchbarov) presso il Centro speciale di permanenza
temporanea degli stranieri della detta Direzione situato a Busmantsi
(in prosieguo: il «Centro di permanenza temporanea»), nella circoscrizione di
Sofia.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La
direttiva 2008/115 è stata adottata sul fondamento, inter
alia, dell’art. 63, primo comma, punto 3,
lett. b), CE. Ai sensi del suo nono ‘considerando’:
«In conformità della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato [(GU L 326, pag. 13 e, rettifica, GU
4 L’art. 15
della direttiva 2008/115, contenuto nel Capitolo relativo al trattenimento ai
fini dell’allontanamento, è redatto nei seguenti termini:
«1. Salvo se nel
caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti
ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un
paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il
rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:
a) sussiste un
rischio di fuga o
b) il cittadino
del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o
dell’allontanamento.
Il trattenimento ha durata quanto più breve
possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento
diligente delle modalità di rimpatrio.
2. Il
trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.
Il trattenimento è disposto per iscritto ed è
motivato in fatto e in diritto.
Quando il trattenimento è disposto dalle autoritÃ
amministrative, gli Stati membri:
a) prevedono un
pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere
entro il più breve tempo possibile dall’inizio del trattenimento stesso,
b) oppure
accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso
per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del
trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del
relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il
cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale
ricorso.
Il cittadino di un paese terzo interessato è
liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.
3. In ogni caso,
il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del
cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di
trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autoritÃ
giudiziaria.
4. Quando risulta
che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi
di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni
di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona
interessata è immediatamente rilasciata.
5. Il
trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1
e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito.
Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non
può superare i sei mesi.
6. Gli Stati
membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un
periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla
legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a
lungo a causa:
a) della mancata
cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o
b) dei ritardi
nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi».
5 Secondo
l’art. 20 della direttiva 2008/115, gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi ad essa, fatto salvo l’art. 13, n. 4, entro il 24
dicembre 2010.
6 Ai
sensi dell’art. 22 di tale direttiva, essa è entrata in vigore il 13
gennaio 2009.
La normativa nazionale
7 Il
recepimento della direttiva 2008/115 nell’ordinamento bulgaro è stato
effettuato con la legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (DV
n. 153 del 1998), modificata il 15 maggio 2009 (DV n. 36 del 2009; in
prosieguo: la «legge sugli stranieri»).
8 Secondo
il giudice del rinvio, tuttavia, l’art. 15, n. 4, di tale direttiva
non è ancora stato recepito nella legislazione bulgara.
9 A
norma dell’art. 44, n. 6, della legge sugli stranieri, quando un
provvedimento amministrativo coercitivo non può essere applicato ad uno
straniero in quanto la sua identità non è accertata o perché sussiste un
evidente rischio che si nasconda, l’autorità che ha adottato tale provvedimento
può disporre il collocamento dello straniero in un Centro di permanenza
temporanea degli stranieri al fine di organizzare il suo riaccompagnamento
alla frontiera della Repubblica di Bulgaria o la sua espulsione.
10 Prima
del recepimento della direttiva 2008/115, il trattenimento presso siffatto
centro non era assoggettato ad alcun limite temporale.
11 Allo
stato attuale, secondo l’art. 44, n. 8, della legge sugli stranieri
«[i]l trattenimento dura fino a quando sussistono le circostanze indicate al
n. 6, ma non può superare i sei mesi. In via eccezionale, quando la
persona si rifiuta di cooperare con le competenti autorità , oppure sussiste un
ritardo nell’ottenimento dei documenti indispensabili per il riaccompagnamento o l’espulsione, o ancora la persona
costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico, il
periodo di trattenimento può essere esteso a dodici mesi».
12 L’art. 46a,
nn. 3–5, della legge sugli stranieri così
recita:
«3) Ogni sei mesi
il direttore del centro di permanenza temporanea degli stranieri presenta un
elenco degli stranieri che vi hanno soggiornato per più di sei mesi a causa di
ostacoli che impediscono il loro allontanamento dal territorio. L’elenco è
inviato al tribunale amministrativo del luogo del Centro di permanenza.
4) Al termine di
ogni periodo di sei mesi di collocamento in un Centro di permanenza temporanea,
il tribunale si pronuncia d’ufficio, in camera di consiglio, in ordine
all’estensione, alla sostituzione o alla fine del trattenimento. La decisione
del tribunale non è impugnabile.
5) Quando il
tribunale annulla l’ordine di trattenimento impugnato o dispone il rilascio
dello straniero, quest’ultimo viene immediatamente liberato dal Centro di
permanenza temporanea».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
13 Il
21 ottobre 2006 le forze dell’ordine bulgare arrestavano un individuo nei
pressi della frontiera con
14 Il
22 ottobre 2006 i competenti servizi di polizia emanavano un provvedimento
amministrativo coercitivo di riaccompagnamento alla
frontiera nei confronti di questa persona.
15 Il
3 novembre 2006 l’interessato veniva trattenuto nel Centro di permanenza
temporanea, nell’attesa che divenisse possibile l’esecuzione di tale decreto,
ossia fino all’ottenimento di documenti che gli consentissero di viaggiare
all’estero e della garanzia delle risorse finanziarie sufficienti per
l’acquisto di un biglietto di viaggio per
16 Il
14 dicembre 2006 l’interessato dichiarava dinanzi alle autorità del Centro di
permanenza temporanea che il suo vero nome non era Huchbarov
bensì Kadzoev.
17 Nel
corso di due procedimenti amministrativi dinanzi all’Administrativen
sad Sofia-grad veniva
prodotto un atto di nascita dal quale risultava che il sig. Kadzoev
è nato l’11 febbraio
18 Nel
corso del periodo compreso tra il gennaio 2007 e l’aprile 2008 intercorreva uno
scambio di corrispondenza tra le autorità bulgare e quelle russe.
Contrariamente a quanto credevano le autorità bulgare, le autorità russe
dichiaravano che la carta d’identità provvisoria rilasciata a nome del sig. Said Shamilovic Kadzoev era stata emanata da soggetti e da un’autoritÃ
ignoti alla Federazione russa e non poteva pertanto essere considerata un
documento che dimostrasse la cittadinanza russa dell’interessato.
19 Il
31 maggio 2007, durante il suo soggiorno nel Centro di permanenza temporanea,
il sig. Kadzoev presentava una domanda per l’ottenimento
dello status di rifugiato. Il 9 ottobre 2007 l’Administrativen
sad Sofia-grad respingeva
il suo ricorso contro il rifiuto delle autorità amministrative bulgare di
accogliere tale domanda. Il 21 marzo 2008 l’interessato presentava una seconda
richiesta d’asilo, che ritirava però il 2 aprile successivo. Il 24 marzo 2009
il sig. Kadzoev inoltrava una terza domanda in tal
senso. Con decisione 10 luglio 2009, l’Administrativen
sad Sofia-grad respingeva
la domanda del sig. Kadzoev negandogli l’asilo
con decisione inoppugnabile.
20 Il
20 giugno 2008 l’avvocato del sig. Kadzoev depositava
una richiesta di sostituzione del provvedimento del trattenimento con una
misura più blanda, ossia l’obbligo per il sig. Kadzoev
di firmare periodicamente un registro tenuto dalle autorità di polizia del suo
luogo di soggiorno. Le autorità competenti, ritenendo che l’interessato non
disponesse di un effettivo indirizzo in Bulgaria, rigettavano tale istanza per
insussistenza dei requisiti richiesti.
21 Il
22 ottobre 2008 veniva presentata una richiesta simile, che veniva a sua volta
respinta.
22 Al
termine di un procedimento amministrativo avviato su istanza del sig. Kadzoev dinanzi alla Commissione per la tutela contro le
discriminazioni e sfociato in un procedimento presso il Varhoven
administrativen sad (Corte
suprema amministrativa), quest’ultimo, alla stessa stregua della detta
Commissione, con decisione 12 marzo 2009 riconosceva che era impossibile
accertare con sicurezza l’identità e la nazionalità del sig. Kadzoev, e lo considerava quindi apolide.
23 Dalla
decisione di rinvio risulta che secondo il Centro d’assistenza alle persone
sopravvissute alla tortura, l’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i
Rifugiati e Amnesty International, è verosimile che il sig. Kadzoev sia stato vittima di torture e di trattamenti
umilianti e disumani nel suo paese d’origine.
24 Nonostante
gli sforzi sostenuti dalle autorità bulgare, da talune organizzazioni non
governative e dal sig. Kadzoev stesso per trovare un
paese terzo sicuro che potesse accogliere quest’ultimo, non è stato ottenuto
alcun assenso e, fino ad ora, egli non ha ricevuto documenti di viaggio.
Infatti,
25 L’Administrativen sad Sofia-grad precisa che il sig. Kadzoev
è ancora trattenuto nel Centro di permanenza temporanea.
26 La
causa principale è stata avviata con il deposito di un atto amministrativo del
direttore della Direzione dell’Immigrazione presso il Ministero dell’Interno,
il quale chiede a tale giudice di pronunciarsi d’ufficio, ai sensi
dell’art. 46a, n. 3, della legge sugli stranieri, sul mantenimento
del trattenimento del sig. Kadzoev.
27 Il
detto giudice rileva che, prima della modifica della legge sugli stranieri
nella Repubblica di Bulgaria per il recepimento della direttiva 2008/115, la
durata del collocamento in un Centro di permanenza temporanea non era corredata
da alcun termine. Esso osserva che non esistono regole transitorie che
disciplinano situazioni in cui sono state adottate decisioni prima di tale
modifica. Pertanto, la questione dell’applicabilità delle nuove regole
derivanti da tale direttiva ai termini e ai motivi di proroga di tali termini
dovrebbe formare oggetto di interpretazione, soprattutto perché, nella causa
principale, la durata massima di trattenimento prescritta dalla direttiva era
stata superata prima dell’adozione di quest’ultima.
28 Inoltre,
nessuna disposizione espressa preciserebbe se, in una situazione come quella
della causa principale, i termini indicati all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 debbano intendersi
nel senso che comprendono il periodo durante il quale lo straniero si trovava
in stato di trattenimento allorché esisteva un divieto di legge di dare
esecuzione ad un provvedimento amministrativo di «riaccompagnamento
coatto alla frontiera» in quanto il sig. Kadzoev
aveva avviato un procedimento per l’ottenimento dello status umanitario e di
rifugiato.
29 Infine,
detto giudice spiega che qualora fosse ammesso che non esiste alcuna
«prospettiva ragionevole di allontanamento» ai sensi dell’art. 15, n. 4,
della direttiva 2008/115, andrebbe chiarito se, in conformità a tale
disposizione, occorra disporre l’immediata liberazione del sig. Kadzoev.
30 Pertanto,
l’Administrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se
l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva
2008/115 […], vada interpretato nel senso che:
a) qualora il
diritto nazionale dello Stato membro prima del recepimento delle condizioni
stabilite dalla detta direttiva non prescrivesse un periodo massimo di
trattenimento né i motivi per la sua proroga e, in occasione della
trasposizione della direttiva, non sia stato disposto che le nuove norme
producessero effetto retroattivo, tali condizioni della detta direttiva si
applichino e facciano decorrere tale periodo solo a partire dal loro
recepimento nel diritto nazionale dello Stato membro;
b) nei periodi di
trattenimento in un centro specializzato ai fini dell’allontanamento previsti
dalla direttiva non si computi il periodo durante il quale l’esecuzione di una
decisione di allontanamento [dal territorio dello] Stato membro era sospesa in
forza di una disposizione espressa, a causa dello svolgimento di un
procedimento di richiesta del diritto d’asilo su istanza di un cittadino di uno
Stato terzo, sebbene egli, durante tale procedimento, abbia continuato a
soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, qualora la
normativa nazionale dello Stato membro lo consenta;
2) Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 […] vada interpretato
nel senso che nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini
dell’allontanamento, ai sensi della direttiva, non si computi il periodo
durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento [dal
territorio dello] Stato membro era sospesa in forza di una disposizione
espressa, in quanto era pendente un procedimento giudiziario avverso la detta
decisione, sebbene l’interessato, durante tale procedimento, abbia continuato a
soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, allorché non
possedeva alcun valido documento d’identità e quindi esiste un dubbio sulla sua
identità , o non dispone di mezzi di sussistenza o, ancora, si comporta in
maniera aggressiva;
3) Se
l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 […], vada interpretato nel
senso che non sussiste una prospettiva ragionevole d’allontanamento qualora:
a) al momento del
controllo del trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria, lo Stato di cui
l’interessato è cittadino si è rifiutato di rilasciargli un documento di
viaggio ai fini del suo rimpatrio e, fino a quel momento, non esista un accordo
con un paese terzo sul suo accoglimento, nonostante le autorità amministrative
dello Stato membro proseguano i loro sforzi in tal senso;
b) al momento del
controllo del trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria esisteva un
accordo di riammissione tra l’Unione europea e lo Stato di cui l’interessato è
cittadino ma, a causa dell’esistenza di nuove prove — ossia un certificato di
nascita dell’interessato — lo Stato membro non ha fatto riferimento alle
disposizioni del detto accordo non volendo l’interessato essere rimpatriato;
c) le possibilitÃ
di proroga del periodo di trattenimento previste dall’art. 15, n. 6,
della direttiva [2008/15] siano esaurite, nell’ipotesi in cui non esiste alcun
accordo di riammissione con il paese terzo al momento del controllo del
trattenimento [dell’interessato] da parte dell’autorità giudiziaria, in
considerazione dell’art. 15, n. 6, lett. b) della detta
direttiva;
4) Se
l’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva
2008/115 […], vada interpretato nel senso che qualora, in occasione del
controllo del trattenimento destinato all’allontanamento del cittadino di un
paese terzo, risulti che non esistono prospettive ragionevoli per il suo
allontanamento e che sono esaurite le possibilità di prorogare il periodo di
trattenimento:
a) non si deve
comunque disporre il suo immediato rilascio qualora siano cumulativamente
presenti le seguenti condizioni: l’interessato non dispone di validi documenti
d’identità , a prescindere dalla durata della loro validità , e pertanto esistono
dubbi in merito alla sua identità , egli tiene un comportamento aggressivo, non
dispone di mezzi di sussistenza e non ci sono terzi che si siano impegnati a
garantire la sua sussistenza;
b) ai fini della
decisione sul suo rilascio occorra valutare approfonditamente se il cittadino
del paese terzo disponga, conformemente alle norme del diritto nazionale dello
Stato membro, dei mezzi necessari per soggiornare nel territorio dello Stato
membro nonché di un indirizzo presso il quale possa risiedere».
Sul procedimento
d’urgenza
31 L’Administrativen sad Sofia-grad ha richiesto che il presente rinvio
pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d’urgenza previsto
dall’art. 104 ter del regolamento di
procedura.
32 Il
giudice del rinvio ha motivato tale richiesta affermando che la causa è diretta
a chiarire se si debba mantenere il sig. Kadzoev in
stato di trattenimento presso il Centro di permanenza temporanea ovvero se gli
debba essere liberato. Considerata la situazione di questa persona, il detto
giudice ha dichiarato che non è opportuno che il procedimento rimanga sospeso a
lungo.
33 La
seconda Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso di
accogliere la richiesta del giudice del rinvio di assoggettare il rinvio
pregiudiziale al procedimento d’urgenza, e ha rinviato la causa dinanzi alla
Corte affinché fosse attribuita alla Grande Sezione.
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione, sub a)
34 Con
la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se
l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva
2008/115 vada interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento
ivi prevista debba includere anche il periodo di trattenimento subìto prima che
divenisse applicabile il regime introdotto da tale direttiva.
35 Occorre
rilevare che l’art. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 stabilisce la durata massima del trattenimento ai fini
dell’allontanamento.
36 Se
il periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento subìto prima che
divenisse applicabile il regime previsto dalla direttiva 2008/115 non fosse
preso in considerazione ai fini del calcolo della durata massima del
trattenimento, le persone che si trovassero in una situazione come quella del
sig. Kadzoev potrebbero formare oggetto di un
trattenimento che supera i periodi massimi previsti dall’art. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva.
37 Una
situazione del genere non sarebbe conforme alla finalità perseguita dalle
citate disposizioni della direttiva 2008/115, che consiste nel garantire, in
ogni caso, che il trattenimento ai fini dell’allontanamento non ecceda i 18
mesi.
38 Del
resto, l’art. 15, nn. 5 e 6, della
direttiva 2008/115 si applica immediatamente agli effetti futuri di una
situazione creatasi quando era in vigore la normativa precedente.
39 Si
deve pertanto risolvere la prima questione, sub a), dichiarando che
l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva
2008/115 va interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi
prevista deve includere il periodo di trattenimento subìto nel contesto di una
procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale
direttiva divenisse applicabile.
Sulla prima questione, sub b)
40 Con
la prima questione, sub b), il giudice del rinvio vuole chiarire se nel calcolo
del periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento previsto
dall’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva
2008/115 debba essere incluso il periodo durante il quale l’esecuzione della
decisione di allontanamento è rimasta sospesa a causa dell’esame di una
richiesta d’asilo presentata dal cittadino di un paese terzo allorché questi,
per la durata della procedura relativa a tale richiesta, ha continuato a
soggiornare nel Centro di permanenza temporanea.
41 Va
ricordato che il nono ‘considerando’ della direttiva 2008/115 recita che «[i]n
conformità della direttiva 2005/85 […], il soggiorno di un cittadino di un
paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere
considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia
entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo o
una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente
asilo».
42 In
forza dell’art. 7, nn. 1 e 3, della
direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime
relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
(GU L 31, pag. 18), i richiedenti asilo possono circolare
liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro
assegnata da tale Stato membro ma, ove risultasse necessario, gli Stati membri
possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto
della legislazione nazionale, ad esempio per motivi legali o di ordine
pubblico.
43 L’art. 21
della direttiva 2003/9 dispone che gli Stati membri garantiscono che le
decisioni negative relative alla concessione di benefici ai sensi di tale
direttiva o le decisioni adottate a norma dell’art. 7 di quest’ultima che
riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo
le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita
la possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario.
44 Ai
sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva 2005/85, gli Stati membri
non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un
richiedente asilo e, a norma del n. 2 dello stesso articolo, qualora un
richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono
affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale.
45 Pertanto,
il trattenimento ai fini dell’allontanamento disciplinato dalla direttiva
2008/115 ed il trattenimento [in arresto] disposto nei confronti di un
richiedente asilo, in particolare in forza delle direttive 2003/9 e 2005/85 e
delle disposizioni nazionali applicabili, rientrano in distinti regimi
giuridici.
46 Spetta
al giudice nazionale chiarire se il soggiorno del sig. Kadzoev
presso il Centro di permanenza temporanea nel periodo durante il quale egli era
richiedente asilo fosse conforme alle condizioni previste dalle disposizioni
comunitarie e nazionali relative all’ambito dell’asilo.
47 Se
dovesse risultare che non è stata adottata alcuna decisione sul collocamento
del sig. Kadzoev presso il Centro di permanenza
temporanea nel contesto dei procedimenti avviati in seguito alle sue richieste
d’asilo richiamate al punto 19 di questa sentenza, e che pertanto il suo
trattenimento è rimasto fondato sull’anteriore regime nazionale di
trattenimento ai fini dell’allontanamento o sul regime previsto dalla direttiva
2008/115, il periodo di trattenimento del sig. Kadzoev
corrispondente al periodo durante il quale i detti procedimenti d’asilo erano
in corso dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del periodo di
trattenimento ai fini dell’allontanamento contemplato all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115.
48 Si
deve pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale, sub b), nel
senso che il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un
Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma
delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non
deve essere considerato un trattenimento ai fini dell’allontanamento ai sensi
dell’art. 15 della direttiva 2008/115.
Sulla seconda questione
49 Con
tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 debba essere
interpretato nel senso che il periodo durante il quale l’esecuzione del decreto
di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata
sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dall’interessato
avverso tale decreto è preso in considerazione nel calcolo del periodo di
trattenimento ai fini dell’allontanamento quando, durante tale procedimento,
l’interessato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza
temporanea.
50 A
questo proposito va rilevato che l’art. 13, nn. 1
e 2, della direttiva 2008/115 dispone, tra l’altro, che al cittadino di un
paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le
decisioni connesse al rimpatrio dinanzi ad un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, o a un organo competente composto da membri
imparziali che offrano garanzie di indipendenza. Tale autorità o tale organo
hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio, compresa la
possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la
sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.
51 Orbene,
né l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva
2008/115, né altre disposizioni di tale direttiva consentono di ritenere che
periodi di trattenimento ai fini dell’allontanamento non debbano essere inclusi
nella durata massima di trattenimento definita al detto art. 15, nn. 5 e
52 Occorre
in particolare osservare che la sospensione della decisione di allontanamento a
causa di un procedimento di ricorso giurisdizionale avviato avverso tale
decisione non figura tra i motivi di proroga del periodo di trattenimento
previsti all’art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115.
53 Pertanto,
il periodo di trattenimento subìto dalla persona interessata durante il
procedimento di verifica giurisdizionale della legittimità della decisione di
allontanamento deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della
durata massima del trattenimento di cui all’art. 15, nn. 5
e 6, della direttiva 2008/115.
54 Se
così non fosse, la durata del trattenimento ai fini dell’allontanamento
potrebbe variare, all’occorrenza anche considerevolmente, da un caso all’altro
in uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro all’altro, a seconda
delle particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie
nazionali, il che contrasterebbe con la finalità perseguita dall’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115, che consiste nel
garantire una comune durata massima del trattenimento negli Stati membri.
55 Questa
conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza
29 gennaio 2009 (causa C‑19/08, Petrosian,
non ancora pubblicata nella Raccolta), richiamata dal governo bulgaro. Infatti,
in tale causa, vertente sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio
18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo (GU L 50, pag. 1),
56 Una
siffatta interpretazione dell’art. 20, n. 1, lett. d), del
regolamento n. 343/2003 non può essere applicata nel contesto
dell’interpretazione dell’art. 15, nn. 5 e
6, della direttiva 2008/115. Infatti, mentre il termine oggetto della citata sentenza Petrosian determina il tempo di cui dispone lo Stato
membro ricorrente per eseguire il trasferimento del richiedente asilo verso lo
Stato membro che è tenuto a rimpatriarlo, le durate massime previste
dall’art. 15, nn. 5 e 6 della direttiva
2008/115 mirano a limitare la privazione di libertà di un individuo. Inoltre,
questi ultimi termini pongono un limite alla durata del trattenimento ai fini
dell’allontanamento e non all’esecuzione della procedura di allontanamento in
quanto tale.
57 Di
conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che il periodo durante il
quale l’esecuzione del decreto di riaccompagnamento
coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un procedimento
giurisdizionale avviato dall’interessato avverso tale decreto è preso in
considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini
dell’allontanamento quando, durante tale procedimento, l’interessato abbia
continuato a soggiornare in un centro di permanenza temporanea.
Sulla terza questione
58 Con
tale questione il giudice del rinvio vuole chiarire, alla luce degli elementi
di fatto specifici della fattispecie nella causa principale, il senso dell’art. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 e, in particolare, della nozione di
«prospettiva ragionevole di allontanamento».
Sulla terza questione, sub c)
59 Con
la terza questione, sub c), il giudice del rinvio domanda se
l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato
nel senso che non sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento quando
le possibilità di proroga dei periodi di trattenimento previsti dal n. 6
dello stesso articolo sono esaurite nell’ipotesi in cui non esiste alcun
accordo di riammissione con il paese terzo al momento del controllo
giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata.
60 È
giocoforza rilevare che quando è raggiunta la durata massima di trattenimento
prevista all’art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115, non si pone la
questione se non esista più una «prospettiva ragionevole di allontanamento», a
norma del n. 4 dello stesso articolo. In un caso del genere, infatti, la
persona interessata deve comunque essere immediatamente rimessa in libertà .
61 Pertanto,
l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 può trovare applicazione
unicamente nei limiti di cui le durate massime di trattenimento stabilite
dall’art. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva
non sono state superate.
62 Di
conseguenza, occorre risolvere la terza questione, sub c), dichiarando che
l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 dev’essere
interpretato nel senso che non si applica quando le possibilità di proroga dei
periodi di trattenimento previsti dall’art. 15, n. 6, della direttiva
2008/115 sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul
trattenimento della persona interessata.
Sulla terza questione, sub a) e b)
63 Per
quanto concerne la terza questione, sub a) e b), occorre sottolineare che,
secondo l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, il trattenimento
non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata
quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di
allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi.
64 Come
emerge dall’art. 15, nn. 1 e 5, della
direttiva 2008/115, il trattenimento ai fini dell’allontanamento è mantenuto
solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di
rimpatrio, purché sia necessario ad assicurare che l’allontanamento sia
eseguito.
65 Inoltre,
per poter considerare che esiste una «prospettiva ragionevole di
allontanamento» ai sensi dell’art. 15, n. 4, della direttiva
2008/115, è necessario che, al momento del riesame della legittimità del
trattenimento da parte del giudice nazionale, risulti che esiste una concreta
prospettiva di esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto dei termini fissati
all’art. 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva.
66 Pertanto,
non esiste una prospettiva ragionevole di allontanamento quando sembra poco
probabile che l’interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei
detti termini.
67 Si
deve pertanto risolvere la terza questione, sub a) e b), dichiarando che
l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso
che solo una concreta prospettiva di esecuzione dell’allontanamento tenuto
conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello
stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e
che quest’ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l’interessato
sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini.
Sulla quarta questione
68 Con
tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 consenta, sebbene
il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva sia scaduto, di
non liberare immediatamente l’interessato in quanto egli non è in possesso di
validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di
sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a
tale fine.
69 In
proposito occorre sottolineare che, come emerge segnatamente dai punti 37, 54 e
61 di questa sentenza, l’art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 non
autorizza in nessun caso il superamento del periodo massimo definito in tale
disposizione.
70 La
possibilità di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza non può trovare fondamento nella
direttiva 2008/115. Pertanto, nessuna delle circostanze richiamate dal giudice
del rinvio può costituire, di per sé, un motivo di trattenimento ai sensi delle
disposizioni di tale direttiva.
71 Conseguentemente,
occorre risolvere la quarta questione dichiarando che l’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che non consente, quando
il periodo massimo di trattenimento previsto dalla direttiva sia scaduto, di
non liberare immediatamente l’interessato in quanto egli non è in possesso di
validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di
sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a
tale fine.
Sulle spese
72 Nei
confronti della parte nella causa principale, il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
1) L’art. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, va interpretato nel senso che la
durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di
trattenimento subìto nel contesto di una procedura di allontanamento avviata
prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile.
2) Il
periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di
permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle
disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve
essere considerato un trattenimento ai fini dell’allontanamento ai sensi
dell’art. 15 della direttiva 2008/115.
3) L’art. 15,
nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che il periodo durante il
quale l’esecuzione del decreto di riaccompagnamento
coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un procedimento
giurisdizionale avviato dall’interessato avverso tale decreto è preso in
considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento
quando, durante tale procedimento, l’interessato abbia continuato a soggiornare
in un Centro di permanenza temporanea.
4) L’art. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato
nel senso che non si applica quando le possibilità di proroga dei periodi di
trattenimento previsti dall’art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono
esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della
persona interessata.
5) L’art. 15,
n. 4, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che solo una
concreta prospettiva di esecuzione dell’allontanamento tenuto conto dei termini
stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo
corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che quest’ultima
non sussiste quando risulta poco probabile che l’interessato sia accolto in un
paese terzo tenuto conto dei detti termini.
6) L’art. 15,
nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che non consente, quando
il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di
non liberare immediatamente l’interessato in quanto egli non è in possesso di
validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di
sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a
tale fine.
                   (Seguono le firme)