Con la sent. n. 209 del 2024 la Corte costituzionale, ha, tra l’altro, rigettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta «non congruità» della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato, poiché non vi sarebbe in tale situazione alcuna duplicazione di attività decisoria sulla medesima re giudicanda, proprio perché la valutazione del GIP sulla seconda richiesta del pubblico ministero avrebbe un oggetto ormai circoscritto e delimitato dagli esiti della precedente attività decisoria, sul cui esito finale il giudice non è più chiamato a ritornare.
- 19-12-2024