ORDINANZA N. 22
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 59, commi 5 e 6, e 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), promosso con ordinanza del 17 settembre 2002 dal Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Raffaele Putignano, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di costituzione di Raffaele Putignano;
udito nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell’esecuzione penale, con ordinanza del 17 settembre 2002, ha dichiarato rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata, nell’ambito dello stesso procedimento, da altro giudice dell’esecuzione (ordinanza del 19 settembre 2000, registro ordinanze n. 515 del 2001), ed ha riproposto la stessa questione, riportandosi alle motivazioni e alle conclusioni della precedente ordinanza di rimessione;
che il remittente premette che il precedente giudice dell’esecuzione – chiamato a decidere su la istanza di revoca di una sentenza di condanna definitiva, a seguito della affermata abrogazione della norma incriminatrice sulla cui base la condanna era stata pronunciata – aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dell’articolo 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), nella parte in cui abroga l’intera legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e, quindi, integralmente l’articolo 21 di questa e le tabelle A e C dallo stesso richiamate, nonché dell’articolo 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui, prevedendo, ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sanzionata dello scarico di acque reflue industriali, ovvero di una immissione occasionale, soltanto le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, e non anche i coliformi totali e fecali, esclude che questi ultimi possano costituire l’oggetto materiale della fattispecie incriminatrice;
che il giudice a quo dà atto che la precedente questione è stata decisa dalla Corte costituzionale nel senso della restituzione atti per ius superveniens (ordinanza n. 224 del 2002), ai fini dell’accertamento della persistente rilevanza della questione medesima a seguito dell’entrata in vigore, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, di una normativa di modifica dell’impugnato art. 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad opera dell’art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128);
che, secondo il giudice a quo, persiste la rilevanza della questione, sulla base del rilievo che il provvedimento legislativo da ultimo citato – nell’assoggettare a sanzione penale lo scarico di acque reflue industriali che superino i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché lo scarico sul suolo che superi i limiti di cui alla tabella 4 del medesimo allegato o quelli più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’autorità competente a norma dell’articolo 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 – non fa venire meno l’irrilevanza penale degli scarichi nel periodo fra l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 1999 e l’entrata in vigore del successivo decreto legislativo n. 258 del 2000;
che lo stesso giudice conclude per la necessità di trasmettere nuovamente gli atti alla Corte costituzionale «affinché si pronunci sulla questione già sollevata in precedenza, con l’ordinanza del 19 settembre 2000, alle cui motivazioni e conclusioni ci si riporta e che in questa sede si ribadiscono»;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, concludendo per una declaratoria di infondatezza, mentre non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di ius superveniens, l’ordinanza con la quale quest’ultimo – valutata positivamente tale rilevanza – ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale e non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti;
che, conseguentemente, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell’atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette ad un apposito regime di pubblicità (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che il principio secondo cui è da escludere l’idoneità di una motivazione per relationem ad altro provvedimento, anche se dello stesso giudice e anche se già sottoposto alla Corte costituzionale (ordinanza n. 232 del 2000), vale altresì, alla stregua del principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, anche nel caso di riproposizione della questione a seguito di restituzione degli atti al rimettente (ordinanza n. 498 del 2002 e sentenza n. 310 del 2000);
che, pertanto, è manifestamente inammissibile la questione di legittimità proposta, dal momento che il remittente motiva solo sulla rilevanza della questione a seguito dello ius superveniens, limitandosi a richiamare, per relationem, il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, formulato in precedenza da altro giudice nello stesso procedimento, senza argomentare sulle censure proposte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 59, commi 5 e 6, e 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.