Sentenza n.289 del 1994

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SENTENZA N. 289

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1993 dalla Corte costituzionale - in relazione ai giudizi di costituzionalità proposti dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con ordinanza del 19 novembre 1990 (R.O. n. 135 del 1991) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanze del 24 maggio 1991 e del 4 ottobre 1991 (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991, e 69 del 1993) - iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 prima serie speciale dell'anno 1993.

 

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza n. 294 del 24 giugno 1993 (R.O. n. 447 del 1993), la Corte costituzionale ha disposto la trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

 

La questione è stata sollevata nel corso dei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con ordinanza del 19 novembre 1990 (R.O. n. 135 del 1991) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con tre ordinanze del 24 maggio 1991 (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991) e con una ordinanza del 4 ottobre 1991 (R.O. n. 69 del 1993).

 

2. - I giudizi nel cui ambito la questione in esame è stata sollevata si fondano sui presupposti seguenti:

 

a) Nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio- rifiuto maturato sulla istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta in relazione alla pensione percepita negli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), dichiarava rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonchè in relazione agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento pensionistico".

 

Il giudice remittente osserva che la norma impugnata - equiparando i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 alle rendite vitalizie di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sugli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.

 

Al avviso del giudice a quo, una riduzione dell'imponibile - se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai parlamentari in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del loro mandato, son tenuti ad affrontare - non troverebbe, invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti cessino dalle loro funzioni. I parlamentari (e gli appartenenti alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero, infatti, a trovarsi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in una posizione del tutto identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata verrebbe ad assumere carattere arbitrario, ponendosi in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

 

b) Nei procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli, Giuseppe Danese e Arturo Sofi contro l'Intendenza di Finanza di Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta dagli stessi sul trattamento di pensione relativo agli anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze n. 730, 747 e 748 del 1991 e con l'ordinanza n. 69 del 1993, tutte di identico contenuto, sollevava analoga questione di costituzionalità nei confronti dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corri sposta al personale del pubblico impiego".

 

Anche in queste ordinanze la questione veniva motivata sul rilievo che la normativa impugnata avrebbe dato vita ad un ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt.3 e 53, primo comma, della Costituzione.

 

3.- A seguito dell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 questa Corte adottava l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale si disponeva di acquisire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine al regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato, al fine di poter comparare tale regime - in relazione alla contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - da un lato, con quello delle rendite vitalizie di cui all'art, 47, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 e, dall'altro, con quello delle pensioni spettanti ai dipendenti pubblici collocati a riposo.

 

In risposta a tale ordinanza, con lettera del 1° marzo 1993, il Presidente della Camera dei deputati trasmetteva il regolamento vigente della previdenza per i deputati, lo statuto ed il regolamento della Cassa di previdenza per i deputati previgenti all'attuale disciplina nonchè un appunto riepilogativo dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire dal 1956, appunto nel quale venivano esposte le peculiarità della disciplina dell'assegno vitalizio e, in particolare, le caratteristiche suscettibili di differenziare tale disciplina da quella del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali.

 

A sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4 marzo 1993, trasmetteva il testo aggiornato ed i testi precedenti del regolamento per la previdenza e assistenza ai senatori e loro familiari, nonchè un parere pro-veritate acquisito dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al servizio sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari, richiamando anche l'appunto trasmesso dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere.

 

Successivamente, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente della Camera dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 1° marzo 1993, faceva rilevare che l'Ufficio di Presidenza della Camera aveva apportato, in data 1° aprile 1993, alcune modificazioni al regolamento della previdenza per i deputati in linea con un più generale disegno di riforma della materia dell'assegno vitalizio.

 

4. - Esaurita l'istruttoria, i giudizi proposti dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino venivano ripresi in esame all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza n. 294 del 24 giugno 1993, che forma oggetto del presente giudizio.

 

5. - Con tale ordinanza la Corte ha rilevato:

 

a) che la questione proposta dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino investiva l'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1984, n.154, nella parte in cui tale disposizione limitava il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - consistente nell'abbattimento al 60 per cento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - ai vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, senza estendere lo stesso tratta mento a favore della generalità delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;

 

b) che la questione era stata sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con le pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti in quiescenza;

 

c) che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria del 22 maggio 1992, avevano posto in evidenza elementi che concorrevano a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, senza di contro offrire giustificazioni in ordine alla equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di cui al primo comma, lett. h), dell'art.47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

 

d) che, ai fini del giudizio sulla questione proposta dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino - che mira ad estendere a tutta l'area delle pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli assegni vitalizi spettanti a determinate categorie - si presentava pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, nella parte in cui tale disposizione prevede" un trattamento fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973".

 

Muovendo da tali premesse la Corte ha sollevato dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, nei termini innanzi richiamati.

 

6. - La questione è stata esaminata nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994.

 

Alla stessa udienza sono state riprese in esame anche le ordinanze innanzi elencate delle Commissioni tributarie di Biella e di Torino, insieme con altre ordinanze, di contenuto analogo, trasmesse - successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza n. 254 /93 di questa Corte - dalle Commissioni tributarie di primo grado di Torino (R.O. n. 346 e 347 del 1993), di Piacenza (R.O.n. 422 e 678 del 1993) e di Bergamo (R.O. n. 136 del 1994).

 

7. - Va rilevato che, nelle more del giudizio, l'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.154, oggetto della questione, è stato abrogato ad opera dell'art. 14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica".

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione in esame investe l'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella parte in cui prevede un trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle categorie elencate agli artt. 24, secondo comma e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".

 

La norma impugnata - che, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di questa Corte n.294 del 1993, è stata abrogata dall'art.14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - disponeva che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 26, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma primo, lettera h), dell'art. 47 del testo unico approvato con il citato d.P.R.22 dicembre 1986, n.917".

 

L'equiparazione "ad ogni effetto" così disposta tra assegni vitalizi dovuti, in dipendenza della cessazione dalla carica, a favore dei parlamentari e delle categorie equiparate elencate negli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, e rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consentiva ai titolari degli stessi assegni di godere del trattamento fiscale privilegiato in precedenza concesso, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ai titolari delle rendite vitalizie e consistente nell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta commisurata al 60 per cento dell'ammontare percepito.

 

Nei confronti di tale disposizione, nella parte in cui consentiva un trattamento tributario privilegiato a favore degli assegni vitalizi dei parlamentari cessati dal mandato e delle categorie equiparate, questa Corte, con l'ordinanza di cui è causa, ha sollevato questione di costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

 

2. - Va in primo luogo confermata l'ammissibilità della questione proposta.

 

Come già rilevato nell'ordinanza di rimessione, la questione - venendo a investire la legittimità costituzionale della norma che ha introdotto un trattamento fiscale privilegiato a favore degli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal mandato e dalle categorie equiparate - si presenta rilevante e pregiudiziale ai fini della decisione da assumere nei giudizi pendenti innanzi a questa Corte in relazione alle ordinanze di rimessione adottate dalle Commissioni tributarie di Biella e di Torino e richiamate nelle premesse di fatto: ordinanze, che, deducendo la violazione del principio di eguaglianza, chiedono l'adozione di una pronuncia di tipo addittivo, diretta non ad eliminare, ma ad ampliare l'area di operatività della norma di privilegio, estendendo a tutte le pensioni del pubblico impiego il trattamento fiscale concesso dalla norma impugnata soltanto a favore dei vitalizi spettanti a soggetti determinati in conseguenza della cessazione dall'esercizio di una carica pubblica.

 

Nè sulla rilevanza della questione in esame ha inciso l'abrogazione della norma di cui è causa disposta con l'art.14, comma diciotto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal momento che questo evento, in relazione alla sua efficacia temporale, non ha coinvolto neppure indirettamente i giudizi instaurati innanzi alle Commissioni tributarie di Biella e di Torino, che attengono a controversie conseguenti da domande di restituzione (o riliquidazione) di imposte sul reddito delle persone fisiche corrisposte da pensionati del pubblico impiego con riferimento agli anni 1988 e 1989.

 

3. - Nel merito la questione è fondata.

 

La fondatezza della questione non discende, peraltro, - diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze delle Commissioni tributarie di Biella e di Torino - da una lesione del principio di eguaglianza conseguente dalla diversità del trattamento fiscale concesso a posizioni sostanzialmente identiche, quali sarebbero, da un lato, quelle dei titolari di assegni vitalizi goduti in conseguenza della cessazione di determinate cariche e, dall'altro, quelle dei titolari di pensioni ordinarie derivanti da rapporti di impiego pubblico.

 

Tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità nè di natura nè di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego.

 

La diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo parti colare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere (v. il regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni, ed il regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968, con successive modificazioni).

 

L'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio - secondo quanto è emerso dai dati acquisiti presso la Presidenza delle due Camere - come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che di recente ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi (v., in particolare, la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi stessi nella base imponibile dell'indennità parlamentare "in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie").

 

4. - Se la diversità di natura e di regime che distingue gli assegni vitalizi dalle pensioni ordinarie non consente, dunque, di accogliere la questione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, la questione risulta, invece, fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'inesistenza di una ragionevole giustificazione della equiparazione operata, attraverso la norma impugnata, tra il regime fiscale degli assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie, al fine di concedere ai primi il trattamento privilegiato riconosciuto dalla legge a favore delle seconde.

 

Tale equiparazione non risulta, invero, giustificata o giustificabile sul piano della razionalità tributaria, dal momento che gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato ed alle categorie assimilate, se, da un lato, non possono essere equiparati alle pensioni ordinarie del pubblico impiego, dall'altro, non possono neppure identificarsi, ai fini del trattamento fiscale, con le rendite vitalizie costituite a titolo oneroso, di cui all'art. 47, primo comma, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986.

 

Il trattamento fiscale disposto a favore delle rendite vitalizie costituite a titolo oneroso dall'art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 42 del 1988 (con l'abbattimento al 60 per cento della base imponibile) trova, invero, la sua spiegazione sia nel fatto che dette rendite vengono costituite mediante provvista di un capitale a totale carico del beneficiario della rendita - e, pertanto, anche come forma di incentivo al risparmio privato - sia nel fatto che lo stesso beneficiario, nel momento in cui viene a godere della rendita, ha già provveduto a versare le imposte sulle quote di capitale destinate a risparmio. La riduzione della base imponibile rispetto alle rendite riscosse viene, dunque, in questo caso, a rappresentare un correttivo giustificato dall'esigenza di evitare l'onere ingiusto di una doppia imposizione.

 

Tali presupposti non ricorrevano, invece, - in relazione al regime dei vitalizi vigente al momento dell'adozione della norma impugnata - nei confronti degli assegni erogati a favore dei parlamentari cessati dalla carica, le cui contribuzioni, oltre ad essere integrate con quote a carico dell'erario, risultavano, al pari dei contributi pensionistici, suscettibili di detrazione dalla base imponibile rappresentata dagli importi dell'indennità di carica.

 

Stante l'assenza di una identità di presupposti, specificamente attinenti alla materia fiscale, tra rendite vitalizie di cui all'art. 47, lett. h) del d.P.R. n. 917 del 1986 e gli assegni vitalizi di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo comma del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussistevano, pertanto, ragioni idonee a giustificare, rispetto ai due istituti, l'identità di trattamento fiscale che si è inteso perseguire attraverso la norma impugnata. Norma che - va ricordato - fu approvata dal Senato con l'adozione contestuale di un ordine del giorno che impegnava il Governo a provvedere "alla sollecita emanazione di norme interpretative al fine di evitare conseguenze di ordine fiscale" (v. seduta del 20 aprile 1989 e o.d.g. Mancino ed altri, in Atti Senato, X legislatura, pagg. 41 ss).

 

L'assenza di motivi idonei a giustificare la riduzione della base imponibile operata attraverso la norma in esame, conduce, dunque, ad affermare l'illegittimità della stessa, per violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, non chè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative"), nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al comma primo, lett.h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/07/94.