ORDINANZA N. 179
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, comma secondo, 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie); artt. 85, 87 e 89, u.c. e 140, u.c., del d.P.R. 29 gennaio l958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Napoli sui ricorsi riuniti di Aliotta Empedocle, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Treviso sul ricorso di Moscatelli Michele, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 dell'anno 1982;
3) otto ordinanze emesse il 31 marzo, 12 e 19 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Torino sui ricorsi di Severini Federico, Idda Pietro, Menicucci Elio, Sartirana Giovanni, Di Mauro Salvatore, Rolle Elio, Lovera di Maria Luigi e Baldi Elio, iscritte ai nn. 786 a 793 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 94, 101 e 108 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 5 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ragusa sui ricorsi riuniti di Vasta Rosario ed altri, iscritta al n. 930 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Rieti sul ricorso di Parrelli Ettore, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio La porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e 46, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; degli artt. 85, 87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (mantenuti in vigore dall'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le indennità percepite entro il 30 dicembre 1973); dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione;
che le ordinanze di rimessione prospettano tale contrasto in quanto: dette norme prevedono la tassabilità delle indennità di buonuscita erogate dall'ENPAS ai dipendenti statali, mentre la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non avrebbe consentito tale tassazione, avendo dette indennità carattere previdenziale; le indennità di buonuscita suddette non costituirebbero reddito e non sarebbero, data la loro natura previdenziale, indice di capacità contributiva; vi sarebbe una irragionevole differenza di trattamento rispetto ai sussidi corrisposti dallo Stato a titolo assistenziale ed ai capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, i quali sono esenti da imposizione, nonché tra dipendenti statali e dipendenti privati, i quali percepirebbero l'indennità di anzianità senza avere versato alcuna somma;
che i giudizi promossi dai giudici a quibus vanno riuniti, vertendo su questioni analoghe;
considerato che il giudizio sul rispetto dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria, cui fanno richiamo tutte le ordinanze in esame, non può essere nella specie compiutamente svolto limitandosi a verificare se le entrate di cui si discute siano costituzionalmente assoggettabili ad imposizione tributaria, ma richiede che la Corte valuti in concreto le forme ed i criteri dell'imposizione medesima;
che il censurato art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973 non determina direttamente il istema di tassazione riguardante le indennità di fine rapporto, la definizione del quale si trova invece negli artt. 13 e 14;
che il solo art. 14 é stato specificamente impugnato dalle commissioni tributarie di Ragusa (ord. n. 930 del 1982) e di Rieti (ord. n. 281 del 1983), mentre nessuna delle ordinanze di rimessione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale attinenti all'articolo 13;
che la soluzione dei problemi concernenti la imposizione suddetta con riferimento ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria, non può essere data dalla Corte senza investire l'art. 13, nella parte in cui concerne le indennità considerate dall'art. 12, lett. e);
che la disciplina stabilita dall'art. 13 suscita dubbi di legittimità costituzionale, poiché non tiene adeguato conto delle caratteristiche proprie delle indennità in discussione, non prende in considerazione l'arco di tempo in cui sono andati maturando i diritti alle indennità medesime né d'altra parte, sembra trovare - a questi effetti - congruo correttivo nelle previsioni dell'art. 14;
che, dunque, si presenta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui concerne le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione dinanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nella parte in cui concerne le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;
2) ordina il rinvio dei giudizi riuniti di cui alle ordinanze indicate in epigrafe, affinché siano trattati congiuntamente alla questione di cui al numero precedente;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge; 4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1984.