SENTENZA N. 112
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Trevisan Pietro e l'Amministrazione provinciale di Rovigo, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1974 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Vecchi Ettore e il Comune di Ferrara, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 nel corso di un procedimento civile tra Trevisan Pietro e l'Amministrazione provinciale di Rovigo, il pretore di quel mandamento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali".
La norma impugnata autorizza le Amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa per le spese di spedalità nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 codice civile del 1865, corrispondente all'art. 433 del codice civile vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso.
2. - Analoga questione é stata sollevata dal pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 16 marzo 1974, nel corso di un procedimento civile tra Vecchi Ettore ed il Comune di Ferrara, nella quale si motiva però prescindendo dalla specifica ipotesi delle malattie mentali, e restringendo i profili di illegittimità al solo contrasto con gli artt. 23, 32 e 38 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le ordinanze del pretore di Rovigo e del pretore di Ferrara vanno decisi congiuntamente avendo ad oggetto la medesima questione, relativa all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione pur se nella prima l'accento venga posto particolarmente (ma non esclusivamente) sulle spese di ricovero degli alienati.
2. - La disposizione legislativa testé menzionata, stabilendo in favore delle Amministrazioni comunali, degli ospedali e manicomi pubblici il diritto di rivalsa delle spese di spedalità inerenti al ricovero degli indigenti nei confronti dei loro congiunti, nell'ordine di cui all'art. 142 codice civile del 1865 (oggi, art. 433 cod. civ. vigente), che siano in grado di sostenerle in tutto o in parte, contrasterebbe - secondo le ordinanze - con gli artt. 32, primo comma, e 38, primo comma, Cost., a norma dei quali, rispettivamente, "la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti" e "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'onere delle spese suddette dovrebbe perciò gravare, come si assume, sulla collettività, anziché sopra una ristretta cerchia di soggetti ad esse tenuti per il sol fatto di trovarsi in un determinato rapporto familiare con il ricoverato: sotto quest'ultimo aspetto, sarebbe anche violato l'art. 3.
La disposizione in oggetto contrasterebbe altresì, senza che ne siano indicati i motivi, con la riserva di legge istituita dall'art. 23 Cost.
3. - La questione non é fondata. I richiamati principi degli artt. 32 e 38 Cost., nella parte in cui hanno contenuto innovativo rispetto alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono - in primo luogo - norme di legislazione, che prefissano alla legge futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi. Postulano, cioé, per questa loro natura, l'introduzione delle necessarie riforme con la relativa provvista dei mezzi finanziari, senza precisarne le modalità (tranne, forse, che in ordine al carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come può ricavarsi dall'ultimo comma dell'art. 38): tanto più che, a norma dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera é materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei principi delle leggi statali.
Ed infatti, proprio in epoca recentissima, in relazione al trasferimento alle Regioni della materia in oggetto, l'assistenza ospedaliera in favore dei cittadini meno abbienti ha avuto notevoli sviluppi sia attraverso la legislazione statale (decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386), sia attraverso leggi regionali.
Ciò premesso, é chiaro che la parziale inadeguatezza, rispetto ai fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla legge n. 1580 del 1931, ed in particolare dal suo art. 1, denunciato dalle ordinanze, non potrebbe essere ragione sufficiente per dichiararne la illegittimità, dal momento che detto sistema non contrasta né con il principio della gratuità dell'assistenza ospedaliera (che certamente é assicurata, limitatamente almeno al soggetto assistito), né con quello dell'intervento pubblicistico (che ricorre del pari, anche se in linea sussidiaria ed eventuale, allorché nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso totale o parziale).
Né può ritenersi irrazionale che quell'onere sia fatto ricadere sui congiunti dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti e nell'ordine in cui vi sono tenuti (sempre che e nella misura in cui le loro condizioni economiche lo consentano): sulla base, cioé, come può dirsi parafrasando la sent. n. 23 del 1968 di questa Corte (punto 6 della motivazione), di una comunanza di interessi e "di un collegamento, diretto o indiretto, tra la causa della imposizione e le finalità da conseguire". Sicché non sussiste la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Quanto poi alla censura ex art. 23 Cost., non é dato vedere in che cosa si concreterebbe l'asserita violazione della riserva di legge, ivi stabilita per le prestazioni patrimoniali imposte, tra le quali, se largamente intese, può bene rientrare quella in oggetto: la quale, per contro, trova sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che ne prestabilisce altresì i beneficiari ed i soggetti passivi, nonché, implicitamente, la stessa misura, correlata quale essa é per un verso, alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilità economiche degli obbligati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.